Cassazione Penale, Ordinanza n. 01897/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il GIP, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena concordata con il consenso del pubblico ministero in relazione al reato di detenzione e cessione di stupefacenti. Il ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per asserita erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte rileva tuttavia che il sindacato di legittimità sulla qualificazione giuridica è ammesso solo quando essa risulti, con immediata evidenza, palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione; nel caso concreto tale vizio non emergeva. Il ricorso è stato ritenuto generico e proposto fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con declaratoria di inammissibilità de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice posta a fondamento del reato oggetto di patteggiamento; il testo non consente di specificare ulteriormente la condotta concreta.
Consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso nei casi previsti.
Limita la possibilità di ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli casi previsti dalla legge; fuori da tali casi il ricorso è inammissibile.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei limiti espressamente previsti dalla legge; al di fuori di tali ipotesi l'impugnazione è inammissibile.
- La censura sulla qualificazione giuridica del fatto è scrutinabile solo quando l'erroneità sia immediatamente e palesemente percepibile già dal capo di imputazione e dalla succinta motivazione della sentenza di patteggiamento.
- Il vizio di qualificazione non può essere dedotto in modo generico: il ricorrente deve indicare in modo specifico perché la qualificazione adottata sia manifestamente eccentrica rispetto ai fatti contestati.
- Quando il ricorso è inammissibile, la Corte può provvedere de plano e condannare il ricorrente alle spese processuali nonché al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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