Cassazione Penale, Ordinanza n. 19596/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando la sentenza di merito. Ai ricorrenti è stata inoltre applicata, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi per cassazione proposti, con atti separati ma sostanzialmente sovrapponibili, da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 25/10/2024. La fattispecie concreta concerne un reato in materia di stupefacenti, con sequestro di 300 grammi lordi di sostanza, 94,37 grammi di principio attivo e ricavo stimato di 3.774 dosi medie. Nel primo motivo entrambi i ricorrenti deducevano vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Un secondo motivo della ricorrente lamentava il vizio di motivazione sulla quantificazione della pena. Un secondo motivo dell'altro ricorrente censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dalla Corte di merito, la quale aveva escluso la lieve entità valorizzando il dato quantitativo dello stupefacente come elemento di valore negativo assorbente. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla pena perché generico e comunque ha richiamato la congruità della pena in ragione del quantitativo di droga e dei precedenti penali. Ha dichiarato inammissibile anche la censura sulle attenuanti generiche perché generica e manifestamente infondata, ribadendo che tali attenuanti non sono un diritto automatico e richiedono elementi positivi, qui mancanti, oltre ai precedenti penali specifici.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La lieve entità va esclusa quando il dato quantitativo dello stupefacente assume valore negativo assorbente, specie se il quantitativo sequestrato è elevato e consente un numero molto alto di dosi medie.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio per cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo
È richiamata per il principio secondo cui il dato quantitativo della sostanza può assumere valore negativo assorbente ai fini dell'esclusione della lieve entità.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
È richiamata per il principio secondo cui le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi favorevoli all'imputato e non discendono automaticamente dall'assenza di elementi negativi.
Massime di principio
- Nel reato in materia di stupefacenti, la qualificazione del fatto come di lieve entità può essere esclusa quando il quantitativo della sostanza sequestrata sia rilevante e presenti un valore negativo assorbente rispetto agli altri indici valutativi.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure meramente riproduttive di questioni già compiutamente esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione logica e non manifestamente illogica.
- La censura sulla dosimetria della pena deve essere specifica; se è generica, è inammissibile e comunque il giudice di merito può fondare la congruità della pena sul quantitativo della droga e sui precedenti penali dell'imputato.
- Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un beneficio automatico: richiedono la presenza di elementi positivi valutabili a favore dell'imputato, la cui mancanza legittima il diniego, soprattutto in presenza di precedenti penali specifici.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, salvo assenza di colpa, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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