Cassazione Penale, Sentenza n. 1565/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 02/02/2023 che aveva respinto l'istanza di riconoscimento della continuazione tra delitti ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. Contestazione della motivazione del giudice dell'esecuzione: secondo il ricorrente il rigetto non ha valutato correttamente la comune ideazione criminosa fra le tre condanne indicate nella memoria, la finalità unitaria di sostentamento economico dell'imputato e la rilevanza della provenienza comune degli assegni (cinquemila moduli del Banco di Sicilia smarriti nel 2005). Si deduceva anche che la ricettazione va valutata alla data di ricezione del titolo e che precedenti decisioni avevano riconosciuto la continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo esame al giudice dell'esecuzione, in diversa composizione. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza di merito non avesse motivato adeguatamente la valutazione circa la comune radice dei reati (uso di assegni provenienti dallo stesso blocchetto) e non avesse compiutamente considerato valutazioni già svolte in sentenze di merito o altri provvedimenti esecutivi. Ha indicato che la detenzione/uso di più moduli provenienti dallo stesso carnet può far sorgere l'ipotesi di un unico reato o di un'ideazione originaria comune e che il giudice dell'esecuzione deve esaminare e motivare specificamente tale profilo, non potendo limitarsi ad attribuire i fatti a una generica 'proclività' senza adeguata analisi. Rinvio per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Regola la continuazione tra più reati; la Corte ha ritenuto che il diniego della continuazione debba essere adeguatamente motivato tenendo conto della possibile unitarietà del disegno criminoso
Delitto di truffa, uno dei reati contestati; rilevante nel quadro della valutazione della identità tipologica e della finalità unitaria delle condotte
Norma che disciplina l'istanza al giudice dell'esecuzione per il riconoscimento della continuazione in executivis; la Corte richiama che tale istanza deve essere esaminata con motivazione specifica
come ampliato con sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 3 luglio 2013
Norma che disciplina il rinvio della Cassazione ad altra composizione del giudice di merito; utilizzata per disporre il nuovo esame dell'istanza
Sez. 2, n. 23406 del 06/04/2017 (Pacini e altri), Rv. 270522
Sez. 2, n. 23406 del 06/04/2017, Pacini e altri, Rv. 270522
Giurisprudenza che afferma che la condotta di chi detiene più moduli di assegni in bianco provenienti dallo stesso carnet può integrare un unico reato perfezionatosi con l'acquisto dell'intero blocchetto, non tanti reati quanti sono gli assegni; principio richiamato come elemento da approfondire nella valutazione della continuazione
Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017 (Miele), Rv. 271903
Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903
Giurisprudenza che stabilisce il dovere del giudice dell'esecuzione di confrontarsi con le valutazioni già compiute in sede cognitoria sul vincolo della continuazione e di motivare se intende discostarsene
Sentenza Corte Costituzionale n. 183 del 3/7/2013
Sentenza Corte Costituzionale n. 183 del 3 luglio 2013
Intervento costituzionale richiamato in relazione all'applicazione e all'interpretazione dell'art. 34 cod. proc. pen. per il rinvio ad altra composizione
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione che respinge una richiesta di riconoscimento della continuazione deve motivare in modo specifico e non generale, confrontandosi con gli elementi probatori e con le valutazioni già compiute in sede cognitiva o in altri provvedimenti esecutivi
- La detenzione o l'uso di più titoli (per es. assegni) provenienti dallo stesso blocchetto o dalla stessa fonte può far sorgere un'ipotesi di unitario disegno criminoso o addirittura un unico reato; tale circostanza richiede approfondimento e non può essere liquidata come semplice 'proclività' al delitto
- La qualificazione temporale della ricettazione (data di ricezione del titolo) può incidere sulla ricostruzione cronologica degli episodi e quindi sulla valutazione della continuazione
- La mera ripetizione di reati analoghi non è di per sé sufficiente per escludere la continuazione: occorre stabilire se vi sia un progetto criminoso unitario o soltanto una tendenza a delinquere
- Se in sentenze di merito o in altri provvedimenti è già stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra taluni reati, il giudice dell'esecuzione deve tenerne conto e motivare specificamente il perché intenda discostarsene
- In caso di carenze motivazionali sul punto, la Cassazione tende ad annullare con rinvio per un nuovo esame piuttosto che decidere direttamente sulla continuazione
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