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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16416/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un debitore esecutato proponeva opposizione al precetto intimatogli da un istituto di credito sulla base di una sentenza di condanna resa ex art. 281-sexies c.p.c. dalla corte d'appello. Deduceva che il titolo esecutivo notificato fosse formalmente irregolare perché la copia esecutiva notificata insieme al precetto sarebbe stata incompleta, in quanto priva delle prime due pagine e, secondo la prospettazione, difforme dalla sentenza depositata in cancelleria. Sosteneva inoltre che la successiva rinuncia al precetto da parte del creditore implicasse l'ammissione del vizio del titolo e lamentava, infine, la condanna alle spese e la mancata compensazione, ritenendo eccessiva la liquidazione e dovuta una compensazione per la pretesa reciproca soccombenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'assenza di un concreto pregiudizio difensivo e sulla sanatoria del vizio formale per raggiungimento dello scopo; il secondo motivo è stato ritenuto privo di specificità e non riconducibile in modo immediato a una censura ammissibile ex art. 360 c.p.c.; il terzo motivo è stato giudicato inammissibile per genericità quanto all'eccessività delle spese e manifestamente infondato quanto alla mancata compensazione, essendo la soccombenza valutata in base all'esito concreto della lite e la compensazione rimessa al potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.c.

    richiamato come norma sulla nozione e idoneità del titolo esecutivo; la censura sulla sua violazione è stata ritenuta non decisiva perché il vizio denunciato era meramente formale e comunque sanato se non accompagnato da concreto pregiudizio.

  • art. 479 c.p.c.

    richiamato in relazione alla nullità conseguente della notifica del titolo esecutivo; la Corte ha escluso l'utile deduzione del vizio in assenza di lesione concreta del diritto di difesa.

  • art. 617 c.p.c.

    l'opposizione agli atti esecutivi non può essere utilizzata per far valere irregolarità formali già sanate o prive di incidenza concreta sul diritto di difesa o sull'andamento del processo esecutivo.

  • art. 156 c.p.c.

    la nullità dell'atto è sanata quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo; in assenza di lesione dello specifico interesse tutelato dalla forma, il vizio non è utilmente deducibile.

  • art. 360 c.p.c.

    il motivo di ricorso deve essere specifico e riconducibile a una precisa violazione o falsa applicazione di legge, altrimenti è inammissibile.

  • art. 360-bis c.p.c.

    la doglianza è inammissibile quando la soluzione adottata dal giudice di merito è conforme a principi consolidati della Corte.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la sua mancata applicazione non richiede autonoma motivazione censurabile in cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    indicato come rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. non è sufficiente denunciare un vizio formale dell'atto o del titolo: il ricorrente deve indicare in concreto quale pregiudizio abbia subito al diritto di difesa o al corretto svolgimento dell'esecuzione.
  • La nullità dell'atto processuale è sanata quando l'atto ha comunque raggiunto lo scopo previsto dalla norma che ne impone la forma; se lo specifico interesse protetto non risulta leso, la censura è inammissibile o infondata.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, tecnicamente riconducibili a una delle ipotesi dell'art. 360 c.p.c.; una mera affermazione di ingiustizia o l'allegazione apodittica di un vizio non è sufficiente.
  • La censura sulle spese di lite è ammissibile solo se individua in modo puntuale l'errore nella liquidazione; la doglianza sulla mancata compensazione non è di regola censurabile in cassazione, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito.
  • Ai fini della regolazione delle spese, la soccombenza va valutata in base all'esito concreto della lite e non rispetto alla tesi prospettata dalla parte che impugna.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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