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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29684/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che ha confermato la misura della custodia in carcere disposta con ordinanza del 14/02/2022 nei confronti di Bevilacqua per i reati indicati negli artt. 337, 582, 585 c.p. Il ricorso denunciava: (1) violazione dell'art. 274 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione in relazione al pericolo di reiterazione, per non aver individuato concrete condizioni dell'attuale rischio; (2) violazione dell'art. 275 c.p.p. e vizio motivazionale in relazione all'adeguatezza esclusiva della custodia in carcere trattandosi di reati istantanei e in assenza di esigenze cautelari eccezionali.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: il Tribunale ha adeguatamente motivato la sussistenza dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari richiamando la gravità delle plurime condotte violente e minacciose poste in essere il 24/01/2022 nel contesto di un intervento con la presenza di 50/60 soggetti volti a ostacolare l'esecuzione di una misura da parte delle forze dell'ordine, nonché la negativa personalità del ricorrente con precedenti condanne. Inoltre la Corte ha confermato l'inidoneità degli arresti domiciliari nel medesimo luogo (campo nomadi) ove erano maturate le condotte, e l'affidabilità negativa del ricorrente al rispetto di misure di controllo. Conseguentemente il provvedimento cautelare in carcere è stato mantenuto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; sono disposti gli adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Rilevata la corretta applicazione: il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione non equivale all'imminenza di un nuovo reato, ma alla persistenza di un 'periculum libertatis' valutato sulla base della prossimità temporale ai fatti e di elementi recenti che ne dimostrino l'effettività.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Valutata la proporzione e l'adeguatezza della misura: la Corte ha ritenuto non manifestamente errata la scelta della custodia cautelare in carcere rispetto agli arresti domiciliari, per l'inidoneità di questi ultimi nel contesto specifico e per la pericolosità dimostrata dal ricorrente.

  • art. 23, commi 8 e 9, decreto-legge 28/10/2020 n.137 (convertito)

    Richiamata quale norma che ha consentito lo svolgimento dell'udienza in camera di consiglio con le modalità indicate (misure temporanee procedurali durante l'emergenza sanitaria).

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizioni sugli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione: ordinato l'invio degli adempimenti prescritti.

  • artt. 337, 582, 585 cod. pen.

    Reati contestati al ricorrente (come indicati nel provvedimento impugnato); la gravità e la pluralità delle condotte sono state utilizzate come criterio per motivare la misura cautelare.

  • orientamento di legittimità (Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020)

    Confermato il principio interpretativo secondo cui l'attualità del pericolo di reiterazione si valuta in termini di continuità temporale della potenzialità criminosa e sulla base di elementi recenti idonei a dimostrare l'effettività del rischio.

Massime di principio

  • Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione non richiede l'imminenza di un nuovo reato, ma la persistenza di elementi recenti che rendano concreto il rischio di reiterazione (continuità del 'periculum libertatis').
  • La gravità, la pluralità e la modalità delle condotte (soprattutto se commesse in un contesto collettivo volto a ostacolare l'azione delle forze dell'ordine) costituiscono elementi forti per giustificare la custodia in carcere.
  • Gli arresti domiciliari possono risultare inidonei se disposti nello stesso contesto (es. medesimo campo/ambiente) in cui sono maturate le condotte criminose, specie quando è possibile il mantenimento di contatti o pressioni che ne consentono la reiterazione.
  • La valutazione sulla misura cautelare è rimessa al giudice del merito e la Corte di legittimità interviene se emergono errori manifesti o vizi giuridici; motivazioni generiche o non supportate da elementi concreti rendono il ricorso per cassazione inammissibile.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di una somma a favore della Cassa delle ammende.

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