Cassazione Civile, Ordinanza n. 41754/2021 del 28/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a una sanzione amministrativa irrogata per l'esposizione di un cartello/avviso relativo alla locazione o compravendita di un immobile. La società ha visto rigettata l'opposizione dal Giudice di pace e poi l'appello dal Tribunale di Roma. In Cassazione ha proposto due motivi: il primo denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 101 c.p.c., 17 e 24 del d.lgs. n. 507/1993 e del regolamento comunale di Roma Capitale, sostenendo in sostanza una lesione del contraddittorio; il secondo censurando la decisione per profili legati alle dimensioni del cartello. La Corte rileva però che il decisum di merito si fondava sul verbale di accertamento, dal quale risultava che il cartello era stato rinvenuto in un indirizzo diverso da quello dell'immobile cui l'annuncio si riferiva, e che tale circostanza non era stata utilmente posta a base dei motivi di ricorso; inoltre le deduzioni svolte in memoria introducevano nuovi profili di fatto non scrutinabili in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché non vi era stata alcuna violazione del contraddittorio: il luogo dell'accertamento era elemento costitutivo dell'illecito contestato e non un fatto rilevato d'ufficio dal giudice. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non riguardava le dimensioni del cartello ma il luogo di affissione; le ulteriori deduzioni difensive in memoria sono state qualificate come questioni di fatto non ammissibili in cassazione. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile la produzione documentale depositata in prossimità dell'udienza perché estranea ai documenti utilizzabili ex art. 372 c.p.c. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese e dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il contraddittorio va stimolato solo rispetto a fatti rilevati d'ufficio dal giudice; non c'è violazione quando la decisione si fonda su un elemento costitutivo dell'illecito oggetto di contestazione.
La Corte richiama la norma che esenta dall'imposta alcuni avvisi al pubblico, evidenziando che la verifica dell'esenzione dipende anche dal luogo di esposizione e dal contenuto dell'annuncio.
È richiamato nel motivo di ricorso quale norma regolante la materia dell'affissione, senza che la Corte ne sviluppi un'autonoma interpretazione diversa dal confermare la correttezza della decisione di merito.
In sede di legittimità sono inammissibili i documenti depositati fuori dai casi consentiti dalla norma.
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché le censure non superano il vaglio preliminare di manifesta infondatezza rispetto alla giurisprudenza consolidata e alla ratio della decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè con la concreta ragione posta a base della decisione di merito.
- Non vi è violazione dell'art. 101 c.p.c. quando il giudice si fonda su un fatto costitutivo della pretesa o dell'illecito già emerso nel contraddittorio, e non su un fatto introdotto d'ufficio senza previa attivazione delle parti.
- Le deduzioni volte a contestare circostanze di fatto non possono essere introdotte per la prima volta in memoria o in sede di legittimità se richiedono nuovi accertamenti di merito.
- Nei giudizi di legittimità sono utilizzabili solo i documenti depositati nei limiti consentiti dall'art. 372 c.p.c.; i depositi tardivi o eccedenti tali limiti sono inammissibili.
- Quando l'esenzione o la soggezione a prelievo per avvisi/manifesti dipende dal presupposto territoriale o materiale dell'affissione, il luogo di apposizione costituisce elemento decisivo della verifica della violazione.
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