Cassazione Penale, Sentenza n. 29619/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha dedotto omissione di motivazione rispetto alla domanda di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, già proposta in appello e dichiarata dalla Corte di Cassazione assorbita nella pronuncia di annullamento con rinvio, per cui sosteneva che il giudice del rinvio doveva pronunciarsi compiutamente sulla prevalenza delle attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti sia esercizio di merito riservato al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo se vi è violazione di regole legali che vietino la prevalenza di talune circostanze, o quando il giudizio sia frutto di mero arbitrio o illogicità. Nel caso concreto il giudice del rinvio ha implicitamente rinnovato il giudizio di equivalenza già espresso, e la sintetica formula usata era sufficiente; quindi non era richiesta motivazione ulteriore. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
I parametri indicati dall'art. 133 c.p. possono essere utilizzati dal giudice di merito per motivare il giudizio di comparazione fra aggravanti e attenuanti; la Corte di legittimità ammette una sindacabilità assai limitata della loro applicazione, anche sulla base di alcuni soli parametri.
art. 616, comma 1, c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali e la misura equitativa da versare alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente quando il ricorso è inammissibile o infondato.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione Sez. 5
Sent. n. 33114/2020; Sent. n. 5579/2013 (dep. 2014)
Richiamate come principi consolidati: il giudizio di bilanciamento aggravanti/attenuanti è tipicamente riservato al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo se frutto di arbitrio o illogicità o se esistono divieti legali alla prevalenza di certe circostanze.
Massime di principio
- Il confronto tra aggravanti e attenuanti è esercizio discrezionale del giudice di merito e la Corte di Cassazione interviene solo in presenza di arbitrarietà, illogicità o violazione di regole di legge che escludano la valutazione comparativa.
- Quando il giudice del rinvio intende mantenere un precedente giudizio di equivalenza delle circostanze, una formula sintetica di richiamo a quel giudizio può essere sufficiente e non richiede sempre una rinnovata motivazione analitica.
- Per rendere effettive censure di merito in sede di legittimità è necessario dedurre elementi che configurino specifiche violazioni di norme o che dimostrino che la decisione sia priva di logica o manifestamente arbitraria.
- Il ricorso in Cassazione, se dichiarato inammissibile o infondato, può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; va valutato il profilo di rischio prima di proporre ricorso.
- Se si ritiene che una questione di prevalenza di attenuanti non sia stata adeguatamente trattata, conviene documentare nel modo più completo possibile i criteri e i parametri di valutazione violati dal giudice di merito sin dalle fasi di merito per preservare la possibilità di sindacato in Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29358/2022 del 25/07/2022
- Sentenza penale · 25 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29359/2022 del 25/07/2022
- Sentenza penale · 25 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29360/2022 del 25/07/2022
- Sentenza penale · 25 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29361/2022 del 25/07/2022
- Sentenza penale · 25 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29362/2022 del 25/07/2022
- Sentenza penale · 25 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29363/2022 del 25/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →