Cassazione Penale, Sentenza n. 24305/2024 del 19/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 08/01/2024 del Tribunale della Libertà di Bari che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (impeditivo e finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato) per oltre €22.000, somme ritenute indebitamente percepite dall'indagata (avvocato) a titolo di indennità per equa riparazione e spese legali in procedure di liquidazione fittizie. Dopo riqualificazione delle accuse (da peculato a truffa contro lo Stato e appropriazione indebita nei confronti di privati) il Tribunale aveva applicato aggravanti per abuso del rapporto professionale e per l'entità rilevante del danno, ritenendo procedibile d'ufficio il reato e quindi legittimo il sequestro. Il ricorso deduce che la procedibilità d'ufficio non sussiste per la parte relativa ad appropriazione indebita (art. 646 c.p.) aggravata con circostanze comuni, perché la disposizione che rendeva automaticamente procedibile il reato in presenza della "particolare gravità del danno" è stata abrogata (modifiche legislative entrate in vigore il 30/12/2022), e le condotte contestate si sono protratte fino al 13/01/2023; inoltre le persone offese non risultano avere presentato querela, sicché per quella parte doveva ritenersi necessaria la querela e non la procedibilità d'ufficio, con conseguente riduzione/annullamento del sequestro.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto errata la valutazione del Tribunale del riesame circa la procedibilità d'ufficio in presenza delle aggravanti contestate (si tratta di circostanze aggravanti comuni, e la previsione normativa che consentiva la procedibilità d'ufficio per la "particolare gravità del danno" è stata abrogata). Poiché le condotte si sono verificate in epoca successiva all'abrogazione (fino al 13/01/2023) e le persone offese hanno avuto contezza dei fatti nel 2023, dovevano poter presentare querela. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro del 13/12/2023 limitatamente all'importo di €15.701,34, somma della quale è disposta la restituzione all'avente diritto. È stata inoltre disposta comunicazione immediata del dispositivo al Procuratore Generale in sede.
Norme richiamate
Norma relativa al reato inizialmente contestato (riqualificato nei vari capi); è il riferimento all'ipotesi di appropriazione indebita/peculato così come impugnata. La Corte valuta la procedibilità di tale fattispecie alla luce delle modifiche normative successive.
Disciplina la procedibilità d'ufficio per l'ipotesi dell'art. 646, comma 2, o quando sussistono circostanze aggravanti ad "effetto speciale" o la persona offesa è incapace; la Corte richiama che la parte che prevedeva la procedibilità per la "particolare gravità del danno" è stata abrogata, riducendo i casi di procedibilità d'ufficio.
Articolo che elenca le circostanze aggravanti; nel caso specifico sono state indicate l'"entità rilevante del danno" (n.7) e l'"abuso del rapporto professionale" (n.11). La Corte osserva che si tratta di circostanze aggravanti comuni e non di quelle speciali che giustificano di per sé la procedibilità d'ufficio dopo le modifiche normative.
art. 2 comma 1 lettera q) D.Lgs. 10/10/2022 n.150; decorrenza dal 30/12/2022 richiamata dall'art.6 D.L. 31/10/2022 n.162
Norma che ha abrogato la previsione che rendeva procedibile d'ufficio la fattispecie quando ricorresse la "particolare gravità del danno": la Corte la ritiene determinante per escludere la procedibilità d'ufficio delle condotte avvenute dopo la decorrenza delle modifiche.
art. 611 c.p.p. comma 1-bis; art. 23 comma 8 D.L. 28/10/2020 n.137
Norme e disposizioni emergenziali/procedurali richiamate per la gestione del procedimento con contraddittorio scritto e per le modalità di trattazione del ricorso (trattazione scritta, requisitoria scritta).
Massime di principio
- Dopo l'abrogazione normativa che rendeva procedibile d'ufficio la fattispecie quando ricorresse la "particolare gravità del danno", la semplice presenza di aggravanti comuni (es. abuso del rapporto professionale; entità rilevante del danno) non basta a rendere il reato procedibile d'ufficio: va verificata la sussistenza delle specifiche condizioni previste dall'art. 649-bis (circostanze aggravanti ad "effetto speciale" o incapacità della persona offesa).
- Se una parte del profitto contestato riguarda condotte per le quali la procedibilità è ormai a querela e le persone offese non hanno sporto querela, il sequestro preventivo relativo a quella parte può essere annullato e la somma restituita.
- In casi di fatti protrattisi nel tempo che attraversano la decorrenza di modifiche legislative sulla procedibilità, il punto cruciale è l'epoca in cui la persona offesa ha avuto conoscenza del fatto e la data degli atti: se la cognizione della vittima è successiva all'entrata in vigore della modifica che limita la procedibilità d'ufficio, il pubblico ministero deve verificare la necessità della querela per procedere.
- La riqualificazione giuridica delle condotte (operata dal G.I.P. o dall'autorità in istruttoria) non può, da sola, mutare il regime di procedibilità stabilito dalla legge: occorre sempre valutare la normativa vigente alla data rilevante e le condizioni soggettive delle persone offese.
- Nei provvedimenti cautelari patrimoniali occorre segmentare e motivare l'operazione di sequestro in base alla perseguibilità delle singole porzioni di profitto; la parte riferibile a reati non procedibili d'ufficio è esposta a rischio di annullamento e restituzione.
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