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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12928/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato avverso la sentenza della corte d'appello, deduceva due motivi. Con il primo si contestava la violazione del principio del ne bis in idem, assumendo che per il medesimo fatto fosse stata già irrogata una sanzione disciplinare che precludeva la successiva responsabilità penale. Con il secondo si censurava il diniego delle attenuanti generiche, ritenuto immotivato o comunque non sufficientemente giustificato. La sentenza di merito aveva invece escluso la dedotta duplicazione sanzionatoria, rilevando l'assenza di prova documentale dell'asserita sanzione disciplinare dell'isolamento, e aveva negato le attenuanti generiche valorizzando la gravità del fatto e i plurimi, recenti e gravi precedenti penali dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sul ne bis in idem, osservando che la corte territoriale si era conformata ai principi consolidati secondo cui non vi è violazione del divieto di doppio giudizio quando alla sanzione penale si aggiunga una sanzione disciplinare che, per natura, qualificazione giuridica e severità, non sia equiparabile a quella penale; inoltre, nel caso concreto, mancava prova documentale dell'irrogazione della sanzione disciplinare invocata. È stato ritenuto manifestamente infondato anche il motivo sulle attenuanti generiche, poiché il giudice di merito aveva motivato il diniego con riferimento alla gravità obiettiva del fatto e alla personalità negativa desunta dai precedenti penali. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Richiamato come reato oggetto di un precedente citato in tema di rapporto tra sanzione disciplinare e sanzione penale, per escludere automaticamente il ne bis in idem quando la sanzione disciplinare non sia equiparabile a quella penale.

  • art. 39 l. 26 luglio 1975, n. 354

    Richiamato quale base della sanzione disciplinare inflitta in un precedente giurisprudenziale citato; la Corte ribadisce che tale sanzione, se non equiparabile per natura e severità alla pena, non determina violazione del ne bis in idem.

  • art. 341-bis c.p.

    Richiamato in un precedente citato relativo al rapporto tra sanzione disciplinare carceraria e successiva risposta penale, usato come supporto al principio sul ne bis in idem.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma implicitamente richiamata attraverso il riferimento al diniego delle attenuanti generiche; la Corte ribadisce che il giudice può fondare il diniego su elementi negativi ritenuti decisivi senza dover esaminare analiticamente ogni elemento favorevole.

  • Grande Stevens contro Italia

    La Corte richiama la giurisprudenza CEDU per precisare che il divieto di bis in idem opera solo quando la sanzione amministrativa o disciplinare abbia natura sostanzialmente penale, per qualificazione giuridica, natura e grado di severità.

Massime di principio

  • Il principio del ne bis in idem non è violato quando, per il medesimo fatto, alla sanzione penale si affianchi una sanzione disciplinare che non abbia natura sostanzialmente penale, perché priva di equiparabilità per qualificazione giuridica, natura e grado di severità.
  • Ai fini della dedotta preclusione per ne bis in idem, chi la invoca deve fornire un adeguato supporto documentale dell'effettiva irrogazione della precedente sanzione; in difetto di prova, la censura è infondata.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato se il giudice richiama in modo congruo gli elementi negativi ritenuti decisivi, come la gravità del fatto e i precedenti penali, senza necessità di confutare puntualmente ogni elemento favorevole allegato dalla difesa.
  • In sede di legittimità, la motivazione sul trattamento sanzionatorio è censurabile solo se mancante o manifestamente illogica; è sufficiente una motivazione sintetica ma aderente agli elementi ritenuti rilevanti dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNe bis in idem

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