Cassazione Penale, Sentenza n. 24224/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza di Cuneo aveva dichiarato il "non luogo a provvedere" sulla richiesta di ottemperanza di una precedente ordinanza (11/01/2019) che disponeva la rimozione di intelaiature metalliche nella sala colloqui con i difensori presso la Casa circondariale di Cuneo. Attanasio sosteneva che il trasferimento nel frattempo avvenuto alla Casa circondariale di Novara non poteva far venire meno l'efficacia esecutiva dell'ordinanza né la competenza del magistrato di sorveglianza, soprattutto perché nella nuova sede si ripresentava la medesima situazione lesiva; lamentava altresì l'adozione del provvedimento "de plano" senza contraddittorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del magistrato di sorveglianza secondo cui la procedura di ottemperanza ex art. 35-bis, comma 5, Ord. pen. riguarda l'esecuzione di provvedimenti sulla stessa situazione territoriale e non può essere utilizzata per ottenere l'ottemperanza rispetto a fatti riferibili a un altro istituto penitenziario. La Corte ha inoltre condiviso che il provvedimento sia stato adottato "de plano" ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di valutazione di natura procedurale non implicante istruttoria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La procedura di ottemperanza prevista dal comma 5 è funzionalmente collegata al giudizio di cognizione e riguarda l'esecuzione del provvedimento del medesimo giudice relativo alla medesima situazione territoriale; non è lo strumento per chiedere l'esecuzione di provvedimenti riferibili a un diverso istituto penitenziario
Richiamato per descrivere il regime differenziato del detenuto; il contesto di disciplina del regime non incide sulla regola territoriale dell'ottemperanza
Indica il rimedio giurisdizionale cognitivo spettante al detenuto nella nuova sede: in presenza di una nuova situazione territoriale il detenuto deve proporre il reclamo di natura cognitiva al magistrato di sorveglianza competente
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Consente al giudice di decidere "de plano" quando la questione sia esclusivamente di inammissibilità o di carattere procedurale; la Corte ha ritenuto corretta l'adozione del provvedimento senza istruttoria nel caso di specie
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Norma richiamata in riferimento a motivi di impugnazione (richiama i limiti di motivazione per la cassazione); qui utilizzata nel quadro delle censure di legge sollevate
Richiamato tra le norme processuali pertinenti alle impugnazioni presso la Corte di Cassazione; la pronuncia ha esaminato l'ammissibilità del ricorso anche alla luce di tali disposizioni
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Citato in relazione ai limiti di enunciazione del motivo in cassazione; la Corte ha valutato l'impugnazione nei limiti strettamente necessari previsti dalla norma
Massime di principio
- La procedura di ottemperanza ex art. 35-bis, comma 5, Ord. pen. è finalizzata esclusivamente a ottenere l'esecuzione di un provvedimento del medesimo magistrato riferito alla stessa situazione territoriale: se la situazione fattuale si riferisce a un diverso istituto, l'istanza va considerata una nuova domanda e non un'ottemperanza
- Il trasferimento del detenuto in un altro istituto può incidere sulla competenza territoriale: il detenuto trasferito deve proporre il reclamo cognitivo al magistrato di sorveglianza competente per il nuovo luogo di detenzione (art. 69 Ord. pen.)
- Non è ammesso, nel procedimento di ottemperanza, introdurre domande nuove o rivalutare il contenuto del provvedimento originario: l'azione è una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione e non può mutarne l'oggetto
- Il magistrato può decidere "de plano" ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., quando la questione sia limitata a profili di inammissibilità o procedurali che non richiedono istruttoria
- In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice può condannare il ricorrente alle spese e ad eventuali somme in favore della Cassa delle ammende: pertanto valutare preliminarmente la correttezza dello strumento processuale prima di proporre l'istanza
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