Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32478/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto dell'intervenuta transazione tra le parti e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto che nulla fosse statuito sulle spese processuali e ha dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Non è entrata nel merito dei tre motivi di ricorso, perché la definizione transattiva ha reso superflua la decisione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva rigettato il reclamo e confermato la decisione di primo grado resa ai sensi dell'art. 1, comma 57, L. n. 92/2012, la quale aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato dalla banca. Il ricorso in Cassazione era articolato in tre motivi, ma nel corso del giudizio le parti hanno depositato un accordo transattivo per definire tutte le liti pendenti tra loro, compreso il regolamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 57, L. n. 92/2012

    art. 1, comma 57 l. n. 92/2012

    Norma richiamata solo per indicare il rito e la sentenza di primo grado che aveva confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa; la Corte non ne offre una nuova interpretazione sostanziale.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il contributo unificato dovuto in caso di impugnazione; la Corte ne constata la non applicazione pratica in ragione della definizione della controversia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dell'insussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguente alla definizione della lite.

  • Sez. Un. n. 8980 del 11/04/2018

    Sez. Un. sentenza n. 8980 del 11/04/2018

    Il precedente è richiamato per affermare che, in presenza di accordo transattivo tra le parti sulle liti pendenti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, le parti raggiungono un accordo transattivo che definisce la lite pendente, la Corte deve dichiarare la cessazione della materia del contendere e non pronunciarsi sul merito dei motivi di ricorso.
  • La cessazione della materia del contendere comporta che non vi sia luogo a una statuizione sulle spese, se l'accordo tra le parti disciplina già il relativo profilo oppure se la Corte ritiene di non dover provvedere sul punto.
  • In caso di definizione transattiva della controversia in cassazione, la Corte può dare atto della non debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando manchino i presupposti processuali per il suo versamento.
  • Il sopravvenuto accordo tra le parti assorbe ogni esame dei motivi di ricorso, rendendo superflua la verifica delle censure originariamente proposte.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiRisoluzione del contratto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.