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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47823/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato per falsificazione di un documento sostitutivo della carta di circolazione relativo all'autovettura Fiat Panda targata DN813DV, attestante un finto passaggio di proprieta' a suo favore. Ha impugnato la sentenza sostenendo: 1) che la vicenda riguardava una falsita' materiale consistente nella mera formazione di una fotocopia di un atto inesistente, e quindi non integrabile nel reato di falso materiale; 2) che avrebbe dovuto essere riconosciuta la causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., o comunque una piu' marcata valutazione delle attenuanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per piu' motivi. In via procedurale il ricorso e' stato ritenuto tardivo (termine di impugnazione scaduto il 25/11/2021; ricorso depositato il 26/11/2021). Sulla sostanza, il primo motivo e' stato giudicato manifestamente infondato alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la copia di un atto inesistente integra il reato di falso materiale quando la copia assume l'apparenza di un originale o sia idonea a documentare l'esistenza di un originale; nel caso concreto la fotocopia presentava timbro, firma, codice e tutti i dati del veicolo ed era stata concretamente utilizzata dall'imputato, mostrando la volonta' di presentarla come originale. Il secondo motivo e' stato ritenuto generico e inammissibile: il riconoscimento delle attenuanti generiche in primo grado non equivale automaticamente al riconoscimento della causa di non punibilita' per particolare tenuita', che richiede una distinta e specifica valutazione. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; nel corpo del provvedimento e' indicato l'importo di euro 3.000,00 mentre il dispositivo P.Q.M. riporta una somma di euro 100,00 (incoerenza formale nel testo della sentenza).

Norme richiamate

  • art. 477 cod. pen.

    Norma sul reato di falso materiale; interpretata in combinazione con la giurisprudenza delle Sezioni Unite per escludere la rilevanza penale della mera copia di un atto inesistente salvo che la copia assuma caratteristiche di apparente originalita' e sia idonea a ingannare la fede pubblica.

  • art. 482 cod. pen.

    Riferimento alle aggravanti o alle fattispecie connesse al falso documentale richiamate nel capo d'accusa; la corte ha confermato l'applicazione della fattispecie nel caso concreto data l'apparenza di autenticita' della copia prodotta.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto; la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha fornito una valutazione specifica e non generica tale da giustificare l'applicazione di questa causa, che e' distinta dal riconoscimento delle attenuanti generiche.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma concernente il giudizio sulla pena; richiamata nel motivo di ricorso relativo all'adeguamento della pena ma la Corte ha ritenuto che il semplice riconoscimento delle attenuanti generiche non implichi automaticamente la non punibilita' per tenuita'.

  • art. 544, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 544, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il termine per il deposito della motivazione della sentenza; la Corte ha computato il termine di impugnazione a partire dal giorno successivo al deposito della motivazione, ed ha ritenuto il ricorso tardivo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilita' o rigetto del ricorso; applicata qua con imposizione di spese e sanzione pecuniaria (importo indicato in modo non coerente nel testo).

  • Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019 (Marcis)

    Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019, Rv. 276285

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite che chiarisce che la mera formazione di una copia di un atto inesistente e' penalmente irrilevante salvo quando la copia presenti caratteristiche tali da farla apparire come un originale o sia idonea a documentare l'esistenza di un originale; principio decisivo per la valutazione del primo motivo.

  • Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020 (Pascucci)

    Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, Rv. 279112

    Giurisprudenza che distingue tra il riconoscimento delle attenuanti generiche e la causa di non punibilita' per particolare tenuita', confermando che si tratta di valutazioni autonome; richiamata per confutare l'argomento del ricorrente sul secondo motivo.

Massime di principio

  • Calcolo dei termini d'impugnazione: il termine per proporre ricorso decorre dal giorno successivo al deposito della motivazione; errori di calcolo o ritardi possono determinare l'inammissibilita' del ricorso.
  • Copia di atto inesistente: la mera creazione di una copia non integra automaticamente il reato di falso materiale; e' punibile quando la copia imprime l'apparenza di un originale o e' utilizzata in modo da ingannare la fede pubblica (es. timbri, firme, codici, uso concreto del documento).
  • Particolare tenuita' del fatto (art. 131-bis): richiede una valutazione specifica e circostanziata sulla modesta offensivita' del fatto e sulla irrilevanza sociale del comportamento; il riconoscimento delle attenuanti generiche non coincide automaticamente con la non punibilita' per tenuita'.
  • Qualita' dei motivi di impugnazione: i motivi devono essere specifici e motivati; deduzioni generiche o prive di circostanziata argomentazione sono inammissibili.
  • Conseguenze dell'inammissibilita': oltre al rigetto del ricorso, e' frequente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Prova del dolo di inganno: perche' una copia sia valutata come falso materiale e' rilevante anche il comportamento del soggetto che la usa concretamente per ottenere un effetto, segnalando la volonta' di attribuire la parvenza di originalita'.

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