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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11298/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 15/04/2024. Dal testo emerge che la doglianza riguardava essenzialmente la mancata esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.: la difesa contestava la tenuta della decisione sul punto, ma senza indicare in modo specifico le ragioni per cui, nel caso concreto, avrebbe dovuto essere riconosciuta la particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto che i rilievi fossero non consentiti in sede di legittimità, perché diretti a contrastare una motivazione non manifestamente illogica né viziata da violazione di legge.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata non presentava profili di manifesta illogicità né violazioni di legge e che la censura sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. era formulata in modo generico, senza specificare i presupposti fattuali e giuridici necessari per il riconoscimento della causa di non punibilità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile in via automatica: chi la invoca deve indicare in modo specifico le ragioni che ne impongano l'applicazione nel caso concreto; una doglianza generica non è scrutinabile in cassazione se la motivazione di merito è congrua e non manifestamente illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni accessorie previste dalla norma, incluse la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure meramente assertive o volte a sollecitare una nuova valutazione del merito quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica e non viziata da violazione di legge.
  • La richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una deduzione specifica dei presupposti concreti che la giustificano; la mera contestazione del mancato riconoscimento, senza puntuale indicazione delle ragioni favorevoli all'imputato, è inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo diverse cause ostative non emergenti dal testo della decisione.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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