Cassazione Penale, Sentenza n. 39979/2024 del 30/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione basata sul vizio di motivazione della sentenza di appello (presunta omissione/ "vuoto logico"), in particolare per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 c.p. (danno di speciale tenuità) e per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena; contestazione anche sulla dimensione circostanziale e sanzionatoria della decisione di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza di primo grado avesse fornito motivazione compiuta e congrua rispetto ai punti di gravame; i motivi depositati con il secondo atto di appello sono risultati generici e privi di specificità (inammissibilità per difetto di specificità estrinseca). Sul punto dell'attenuante di speciale tenuità la Corte ha confermato che non sussistevano i presupposti: la sottrazione aveva riguardato anche una carta postepay e documenti (patente, carta d'identità) e vi erano lesioni della persona offesa, elementi che escludono la speciale tenuità del danno. La pena risultante (2 anni e 6 mesi) escludeva la sospensione condizionale della pena. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e sanzionata con euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
citato nella sentenza come attenuante del "danno di speciale tenuità"
La Corte richiama l'orientamento secondo cui la circostanza attenuante richiede che il pregiudizio sia lievissimo, valutando non solo il valore materiale sottratto ma anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli (es. documenti sottratti, pratiche per duplicazione, lesioni subite). Nel caso concreto la presenza di carta postepay, patente e carta d'identità e le lesioni della vittima escludono la speciale tenuità.
menzionato nell'atto di appello originario come richiesta di applicazione dell'attenuante
Richiamato come oggetto di doglianza ma la Corte ha ritenuto che la doglianza fosse generica e non idonea a superare la motivazione del primo grado.
citato in relazione al calcolo del minimo aumentato per continuazione
La Corte ha ritenuto l'aumento di pena per continuazione congruo e nell'ambito della corretta discrezionalità del giudice di merito.
norma applicata per la condanna alle spese e alla sanzione
Ai sensi di questa norma, con il provvedimento che dichiara l'inammissibilità del ricorso la parte privata è condannata alle spese e, se ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere comminata una sanzione alla Cassa delle ammende (nel caso: euro 3.000).
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020 (Di Giorgio); Sez. 4, n. 16218 del 2/4/2019 (Belflore); Sez. 2, n. 14895 del 18/12/2019 (Mahmoud); Sez. 3, n. 36388 del 7/7/2016; Sez. 2, n. 22293 del 18/02/2010; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019; Sez. 2, n. 27101 del 4/5/2023
La Corte richiama consolidati orientamenti secondo cui: la motivazione di primo grado, se congrua, assorbe rilievi generici; i motivi di gravame devono essere specifici per consentire il sindacato in cassazione; la speciale tenuità del danno non si applica in presenza di documenti sottratti o di effetti pregiudizievoli non trascurabili; doglianze generiche sono inammissibili.
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi criticamente con il percorso motivazionale del giudice di merito; le censure generiche sono tipicamente inammissibili.
- La circostanza attenuante del "danno di speciale tenuità" richiede un pregiudizio lievissimo e va valutata anche in base ai documenti sottratti e agli effetti pratici (es. duplicazione documenti) e alle lesioni subite dalla vittima; la presenza di carte di pagamento o documenti personali spesso impedisce l'applicazione dell'attenuante.
- La sospensione condizionale della pena non è concedibile quando la pena effettiva supera il limite previsto dalla legge (qui > 2 anni); la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito se adeguatamente motivata.
- Se la sentenza di primo grado già contiene motivazioni esaustive su punti contestati, il giudice d'appello può ritenere inammissibili o infondati i motivi ricavati da atti di impugnazione generici.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile la parte soccombente può essere condannata non solo alle spese ma anche a sanzioni pecuniarie verso la Cassa delle ammende quando sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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