Cassazione Penale, Sentenza n. 1394/2022 del 14/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava l'applicazione degli arresti domiciliari per il concorso, con Giuseppe Garofalo, nell'appropriazione con modalità minatorie dell'autovettura di Piero (o Pietro) Talarico (delitto contestato alla stregua anche di estorsione). Il motivo principale denunciava carenza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione in relazione al giudizio di gravità indiziaria, lamentando in particolare un'erronea lettura delle intercettazioni e una confusione tra conversazioni riferibili a Garofalo e a Domenico Mirabelli (zio del ricorrente). Successivamente è stato aggiunto un nuovo motivo, che denunciava la violazione degli artt. 629 e 110 c.p. per errata applicazione della fattispecie e del concorso, sostenendo l'assenza dell'elemento soggettivo per l'odierno ricorrente in ragione della sua presunta inconsapevolezza e mancata partecipazione all'incontro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente abbia indicato congiuntamente, senza specificazione, tutti i profili di vizio della motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) in violazione dell'onere di specificazione previsto dalla giurisprudenza e dall'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., configurando aspecificità e quindi inammissibilità. Inoltre la Corte ha censurato la mancata correlazione del motivo con le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata: il ricorso non ha indicato puntualmente in quali passaggi risiedesse la presunta confusione sulle intercettazioni né ha spiegato perché la valutazione probatoria del Tribunale del riesame sarebbe erronea. Sulla sostanza la Corte osserva comunque che il Tribunale aveva ricostruito coerentemente la sequenza delle intercettazioni e dei fatti (avvicinamento, conversazioni sulle intenzioni di Garofalo, comportamento dopo l'appuntamento) da cui dedurre la partecipazione e la consapevolezza dell'imputato, e che l'ordinanza di riesame aveva già escluso soltanto la circostanza aggravante ex art. 416‑bis comma 1. Anche il motivo aggiunto è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416‑bis, comma 1 cod. pen.
La circostanza aggravante richiamata in primo grado era stata disconosciuta dal Tribunale del riesame, che ne ha annullato l'accertamento, mantenendo però il resto dell'ordinanza cautelare
Norma relativa all'estorsione: il ricorrente ha allegato violazione/erronea applicazione della fattispecie penale ma la Corte non ha affrontato il merito perché ha dichiarato inammissibile il ricorso per vizi formali
Norma sul concorso di persone nel reato: il ricorrente sosteneva l'assenza di concorso; la Corte non ha esaminato la fondatezza della censura, ritenendo il ricorso inammissibile
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Utilizzata dalla Corte per ricordare l'onere del ricorrente di indicare con precisione quale dei vizi della motivazione si denuncia (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità); la denuncia congiunta e non specifica comporta inammissibilità
Riferimento alla necessità di correlazione tra i motivi di ricorso e le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; la mancanza di tale correlazione è stata motivo di inammissibilità
art. 585, comma 4 cod. proc. pen.
Richiamata per spiegare che l'inammissibilità del ricorso principale si estende anche al motivo aggiunto depositato successivamente
art. 616 cod. proc. pen. (modificato con L. 23/06/2017, n.103)
Norma che regola la condanna per le spese e prevede il pagamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha condannato il ricorrente a pagare le spese e a versare euro 3.000,00
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che contesta la motivazione deve specificare, per ciascun capo censurato, se la motivazione manca, è contraddittoria o è manifestamente illogica: non è ammesso presentare una denuncia generica e conglobata di tutti e tre i vizi
- Occorre collegare puntualmente le censure alle parti precise del provvedimento impugnato: il giudice di legittimità non è tenuto a 'estrarre' dai rilievi generici quelli utilizzabili per l'esame di merito
- Le doglianze su valutazioni probatorie (es. interpretazione di intercettazioni) devono indicare chiaramente in quali passaggi la valutazione è illegittima o irragionevole e offrire una convincente alternativa di lettura; altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di correlazione
- Motivi aggiunti tardivi possono essere dichiarati inammissibili se il ricorso principale è inammissibile o se non rispettano i limiti procedurali; è preferibile sollevare tutte le questioni rilevanti tempestivamente e con chiarezza
- Il rischio della inammissibilità comporta anche la possibile condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende), pertanto è utile curare con attenzione la forma e la specificità dei motivi prima del deposito
- Se si impugna la gravità indiziaria, è necessario dimostrare che, anche assumendo come veri i fatti di cui si censura la valutazione, non sussistono ragioni che giustifichino la misura cautelare; non è sufficiente la mera contestazione astratta della lettura probatoria
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