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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01114/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A seguito di indagini finanziarie, l'Agenzia delle entrate notificava a due contribuenti avvisi di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2005. I contribuenti presentavano istanza di accertamento con adesione e, in data 1 aprile 2011, veniva predisposto un piano di rateizzazione in dodici rate trimestrali. Essi pagavano le prime rate e compensavano alcune rate con credito IVA, ma non prestavano la garanzia fideiussoria prevista dalla disciplina allora vigente; inoltre omettevano il pagamento di alcune rate successive. La società di riscossione notificava quindi cartelle di pagamento per l'intero residuo, comprensive di tributo, interessi e sanzioni per decadenza dal beneficio della rateizzazione. I contribuenti impugnavano le cartelle sostenendo che la procedura di adesione non si era mai perfezionata per mancanza della garanzia e che, quindi, non potevano applicarsi le sanzioni previste dal nuovo regime introdotto dal d.l. n. 98 del 2011. La CTR, invece, riteneva perfezionata la procedura e applicabile il regime sanzionatorio più sfavorevole sopravvenuto, respingendo anche la doglianza sulla mancanza dell'elemento soggettivo e sulla crisi finanziaria quale forza maggiore. In cassazione i contribuenti deducevano violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 218 del 1997, come modificati dal d.l. n. 98 del 2011, lamentando che la disciplina sopravvenuta fosse stata applicata retroattivamente a un'adesione non perfezionata e che fosse illegittima la cartella nella parte relativa alle sanzioni da rateizzazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel regime anteriore alle modifiche del d.l. n. 98 del 2011, il perfezionamento dell'accertamento con adesione rateizzato richiedeva cumulativamente il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia fideiussoria; in mancanza di quest'ultima, la procedura non si perfeziona e permane l'originaria pretesa tributaria. Ha escluso che le modifiche sopravvenute possano sanare o far rientrare nell'ambito del nuovo regime procedure non perfezionate per difetto di un requisito essenziale, nonché che siano applicabili le sanzioni per l'inadempimento al piano di rateizzazione in assenza di un valido perfezionamento dell'adesione. Perciò ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    Nel testo vigente prima delle modifiche del 2011, il pagamento rateale dell'accertamento con adesione richiedeva, oltre alla prima rata, anche la prestazione della garanzia fideiussoria come adempimento necessario per la procedura.

  • art. 9 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    La definizione si perfeziona con il versamento integrale oppure, in caso di rateizzazione, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia previsti dall'art. 8.

  • art. 23 d.l. 6 luglio 2011, n. 98

    Le modifiche che eliminano l'obbligo di garanzia e inaspriscono il regime sanzionatorio operano solo dal momento della loro entrata in vigore e non si estendono a procedure non perfezionate per mancanza dei requisiti essenziali.

  • art. 23, commi 17, 18 e 20, d.l. 6 luglio 2011, n. 98

    Il nuovo regime sanzionatorio si applica in ragione del perfezionamento dell'adesione prima o dopo l'entrata in vigore, ma non può essere invocato per disciplinare come perfezionate procedure rimaste prive dei requisiti richiesti dal regime previgente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nel regime previgente dell'accertamento con adesione rateizzato, il perfezionamento dell'accordo richiede cumulativamente il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia fideiussoria: la mancanza di uno solo di tali adempimenti impedisce il perfezionamento.
  • La sopravvenuta eliminazione dell'obbligo di garanzia non ha efficacia retroattiva sulle procedure già avviate ma non perfezionate secondo la disciplina anteriore, salvo diversa previsione espressa.
  • Se l'accertamento con adesione non si perfeziona, l'Amministrazione conserva la pretesa tributaria originaria, ma non può applicare le sanzioni proprie dell'inadempimento a un piano di rateizzazione validamente perfezionato.
  • La prestazione della garanzia prevista dalla disciplina dell'adesione non è un mero adempimento esecutivo, bensì un elemento costitutivo del perfezionamento dell'accordo.
  • Il pagamento di rate successive, anche se effettuato o compensato, non sana ex post la mancanza del requisito essenziale richiesto per il perfezionamento della definizione agevolata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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