Sentenza del 20/03/2015 n. 5611 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sostenendo, con il primo motivo, che la base imponibile per determinare l'aliquota IRPEF sul TFR relativo al periodo anteriore al 1° giugno 1982 dovesse comprendere tutti gli emolumenti continuativi e di natura retributiva, inclusi indennità di volo, premio orario e maggiorazioni per lavoro straordinario. Con il secondo motivo ha contestato la sufficienza dei prospetti di calcolo prodotti dal contribuente, ritenendo necessaria documentazione proveniente dal sostituto d'imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato che, per il lavoro prestato prima del 1° giugno 1982, il TFR deve essere rapportato a un dodicesimo della retribuzione globale annua di fatto, comprendente normalmente anche tredicesima e quattordicesima mensilità. Tuttavia, possono essere escluse le voci che la contrattazione collettiva applicabile escludeva dal calcolo dell'indennità di anzianità. Nel caso concreto, il CCNL Alitalia escludeva dalla retribuzione alcune componenti, tra cui indennità di volo, premio orario e maggiorazioni per straordinari e per volo e servizio; tali voci potevano quindi essere detratte dalla base imponibile. È stata inoltre ritenuta sufficiente la documentazione contabile prodotta dal contribuente, poiché l'Agenzia non aveva indicato specifici errori nei calcoli né dimostrato la loro inattendibilità.
Norme richiamate
Legge 26 settembre 1985, n. 482, articolo 2, comma 3
"una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione"
La disposizione è stata interpretata nel senso che la mensilità deve corrispondere a un dodicesimo dell'intera retribuzione globale di fatto percepita nell'anno, includendo in via generale anche tredicesima e quattordicesima mensilità, ma lasciando salva l'esclusione di componenti che la contrattazione collettiva escludeva dal calcolo dell'indennità di anzianità.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, articolo 14
La norma, come modificata dalla Legge n. 482 del 1985, disciplina il criterio di determinazione dell'aliquota IRPEF applicabile al TFR relativo ai periodi di lavoro anteriori alla riforma del 1982.
Legge 29 maggio 1982, n. 297, articolo 5
La Corte ha individuato nel 1° giugno 1982 la data di entrata in vigore del nuovo regime del TFR e ha utilizzato tale riferimento temporale per distinguere il regime fiscale e giuslavoristico applicabile ai periodi anteriori.
La riformulazione dell'articolo ha uniformato la disciplina del TFR per i lavoratori dipendenti privati, lasciando tuttavia alla contrattazione collettiva uno spazio per escludere determinate componenti dal calcolo dell'indennità di anzianità nel regime precedente.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 17
La disposizione è stata richiamata tra le norme fiscali rilevanti per la tassazione separata del TFR.
Massime di principio
- Per il TFR riferito a periodi anteriori al 1° giugno 1982, la base di calcolo dell'aliquota non coincide necessariamente con la sola paga base mensile: in linea generale comprende un dodicesimo della retribuzione globale annua, inclusi gli elementi continuativi e le mensilità aggiuntive.
- La natura continuativa o retributiva di una voce non è da sola decisiva: occorre verificare se il contratto collettivo applicabile la escludesse espressamente dal calcolo dell'indennità di anzianità o del TFR secondo il regime precedente.
- Le clausole del contratto collettivo possono giustificare l'esclusione dalla base imponibile di specifiche componenti, anche quando tali componenti siano state incluse nei conteggi di tredicesima o quattordicesima.
- Chi chiede il rimborso deve fornire calcoli e documentazione sufficientemente puntuali; non è però indispensabile, in ogni caso, una certificazione del sostituto d'imposta se i prospetti risultano verificabili e l'Amministrazione non indica errori concreti o specifiche carenze.
- L'Amministrazione finanziaria non può limitarsi a contestare genericamente la documentazione del contribuente: deve indicare quali dati o calcoli siano errati e fornire una contestazione specifica.
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