Cassazione Penale, Sentenza n. 11938/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e plurimi episodi di estorsione (tentata e consumata, aggravata dalle modalita mafiose). Ha dedotto: (1) vizio di motivazione e contraddittorieta nella valutazione degli indizi ex art. 192 c.p.p., sostenendo che le intercettazioni sono state usate in modo contraddittorio sia per provare interessi nella droga sia per l'appartenenza a mafia, e che alcune dichiarazioni di collaboratori non avrebbero menzionato Scalia; (2) errore nella qualificazione dell'aggravante dell'associazione armata ex art. 416-bis comma 4, lamentando che la Corte non avrebbe adeguatamente motivato sulla concreta e attuale disponibilita di armi; (3) duplicazione delle contestazioni relative a estorsioni (capi 3,4,10,11), censurando la qualificazione di fatti sia tentati sia consumati per il medesimo episodio e sostenendo che le richieste contestate avevano lo stesso oggetto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto impropria e non specifica la censura sulla presunta violazione dell'art. 192 c.p.p., osservando che tale vizio puo essere dedotto in cassazione solo nei termini della lett. e) dell'art. 606 c.p.p. e che la motivazione della Corte d'appello risultava congrua e priva di contraddizioni, avendo valorizzato collaboratori (Vinciguerra e Sciacca) con riconoscimenti fotografici, dichiarazioni di imprenditori, intercettazioni e frequenti controlli su strada. Sul secondo motivo ha rilevato la manifesta infondatezza e aspecificita della doglianza: la Corte d'appello aveva motivato la disponibilita di armi con le dichiarazioni di Vinciguerra e con una intercettazione del 9 luglio 2016 che faceva espresso riferimento a una pistola, nel periodo di contestata partecipazione di Scalia. Sul terzo motivo ha dichiarato l'inammissibilita perche la censura verte su valutazioni di merito e ricostruzioni fattuali che in cassazione sono insindacabili se sorrette da motivazione congrua (la Corte d'appello aveva ritenuto autonome le estorsioni in ragione di diverso contesto temporale, modalita e oggetto delle richieste). Il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilita.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso)
Usata come fattispecie base per valutare l'appartenenza al sodalizio mafioso e le modalita aggravate delle estorsioni; la Corte ha ritenuto sufficienti dichiarazioni di collaboratori, riscontri documentali e intercettazioni per affermare la stabile adesione del ricorrente al sodalizio
art. 416-bis comma 4 c.p. (aggravante dell'associazione armata)
Per l'applicazione dell'aggravante la Corte ha ritenuto sufficiente la combinazione delle dichiarazioni testimoniali (Vinciguerra) e di una intercettazione che faceva riferimento a una pistola, valutando la disponibilita di armi in termini di concretezza e attualita nel periodo contestato
art. 192 c.p.p. (canoni interpretativi degli indizi)
La cassazione ricorda che eventuali violazioni dei canoni interpretativi di tale articolo possono essere dedotte in cassazione solo nei termini dell'art. 606 lett. e) c.p.p., ossia come mancanza, contraddittorieta o manifesta illogicita della motivazione quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato
art. 606 c.p.p. (motivazioni del ricorso in cassazione), lett. b) e lett. e)
La lett. e) consente di dedurre vizi di motivazione; la lett. b) e' stata richiamata ma i vizi relativi all'art. 192 non potevano essere prospettati come mera violazione di legge. Il ricorso e stato ritenuto aspecifico o manifestamente infondato ove non confrontava adeguatamente la motivazione della corte d'appello
art. 581 c.p.p. (requisiti dei motivi di gravame)
Richiamato per sottolineare l'obbligo di esporre ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta; i motivi ripetuti senza specificita sono considerati inammissibili
art. 591 c.p.p. comma 1 lett. c) (inammissibilita per aspecificita)
Usato per giustificare l'inammissibilita dei motivi generici, indeterminati o non correlati alla motivazione impugnata
art. 616 c.p.p. (decisone di inammissibilita e conseguenze)
Norma applicata per dichiarare l'inammissibilita del ricorso e per condannare il ricorrente alle spese processuali
Massime di principio
- In cassazione non e possibile limitarsi a ripetere le stesse argomentazioni gia valutate e respinte in appello; i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione della corte di merito
- Le censure attinenti ai canoni interpretativi degli indizi (art. 192 c.p.p.) possono essere dedotte in cassazione solo nei termini dell'art. 606 lett. e) c.p.p., cioe come mancanza, contraddittorieta o manifesta illogicita della motivazione risultante dal testo
- Per contestare l'aggravante dell'associazione armata e necessario dimostrare l'assenza di elementi concreti e attuali sulla disponibilita di armi; d'altro canto, dichiarazioni di collaboratori attendibili e intercettazioni che fanno riferimento a armi possono essere ritenute idonee a fondare l'aggravante
- La questione della duplicazione di reato (tentato vs consumato) e in genere una valutazione di merito: la Cassazione non sindaca ricostruzioni fattuali alternative se la corte di merito ha motivato congruamente sulla separazione degli episodi (diverso tempo, oggetto, modalita)
- Un ricorso che non mostra una chiara correlazione tra cio che si contesta e la motivazione della sentenza impugnata e destinato a essere dichiarato aspecifico e quindi inammissibile
- Per ottenere successo in cassazione e fondamentale proporre censure di diritto ben circostanziate o dimostrare palesi vizi della motivazione del giudice di merito, non una semplice diversa lettura delle prove
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