Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33591/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di strage contestato per avere, in concorso con altri, dato fuoco ad un'autovettura con due bombole di gas aperte parcheggiata davanti all'abitazione della famiglia Vinci la notte del 3 marzo 2024. Il ricorrente articolava cinque motivi: 1) vizio di motivazione per eccessiva valutazione di indizi basati su dichiarazioni spontanee e del coindagato Di Bennardo, non riscontrate e contraddette dalle immagini e dalla perquisizione; 2) errata qualificazione giuridica (art. 422 c.p.), sostenendo che le bombole erano prive di gas e dunque al più si configurava tentato incendio o danneggiamento e che mancava l'elemento soggettivo di voler porre in pericolo una pluralità indeterminata di persone; 3) mancata sussistenza delle esigenze cautelari per assenza di pericolo di reiterazione e integrazione sociale del ricorrente; 4) e 5) inadeguatezza della misura custodiale rispetto agli arresti domiciliari e mancata valutazione di elementi a favore dell'indagato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e comunque irrilevante alla luce di altri indizi convergenti (immagini di videosorveglianza che documentano la dinamica in due fasi, presenza di bombole aperte nell'auto con odore di gas, striatura di bruciato, bottiglia con benzina, proprietà dell'Alfa 147 in capo a Sipala, ammissioni iniziali e dichiarazioni del coindagato). Ha affermato la piena rilevanza delle dichiarazioni spontanee nella fase cautelare se non appaiono frutto di pressioni. Sul piano della qualificazione ha confermato che la fattispecie di strage si valuta ex ante sulla base della concreta esposizione della pubblica incolumità e che l'assenza di gas nelle bombole non esclude la sussistenza del reato se la modalità dell'azione era idonea a creare un pericolo concreto per più persone. Quanto alle esigenze cautelari, ha ritenuto motivata la misura carceraria per la particolare gravità del fatto, la mancata comprensione della portata del gesto da parte dell'indagato e la sua proclività a delinquere, non emergendo elementi favorevoli tali da giustificare misure meno afflittive. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 350, comma 7, cod. proc. pen.

    Le dichiarazioni ammissive spontanee rese in fase di indagine sono utilizzabili nella fase cautelare purché non emergano pressioni; la loro mancata verbalizzazione può essere censurata ma tale vizio è irrilevante se gli altri indizi sono convergenti.

  • art. 422 cod. pen.

    La fattispecie di strage è valutata in base all'esposizione a pericolo della pubblica incolumità; non è necessario l'esito letale né l'uso di strumenti intrinsecamente esplosivi: rilevano le modalità e il contesto che possano determinare un pericolo concreto per più persone.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale relativo agli adempimenti di cancelleria in caso di rigetto del ricorso; uso tecnico per l'esecuzione delle formalità conseguenti.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato o dai coindagati possono essere utilizzate nella fase cautelare se non risultano estorte: la loro rilevanza va valutata nel quadro complessivo degli altri indizi.
  • La qualificazione del fatto come strage si basa sull'idoneità ex ante della condotta a creare un concreto pericolo per la pubblica incolumità; l'assenza di detonazione o di mezzi intrinsecamente esplosivi non esclude necessariamente il reato se le modalità erano tali da esporre più persone a rischio.
  • Le immagini di videosorveglianza, la proprietà del veicolo usato nell'azione, ammissioni iniziali e dichiarazioni di coindagati costituiscono elementi indiziari forti e convergenti che possono sostenere la gravità indiziaria per misure cautelari.
  • Per contestare la custodia cautelare in carcere opponendo misure meno afflittive occorre proporre elementi concreti e specifici che dimostrino l'assenza di pericolo di reiterazione, la minore gravità della condotta o l'effettiva compatibilità di misure alternative con la garanzia delle esigenze cautelari.
  • Nella valutazione cautelare la prova critico-indiziaria è ammissibile: il tribunale compone un quadro logico basato su più circostanze che, anche se non dimostrano direttamente il fatto, ne rendono attendibile la ricostruzione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.