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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22201/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)

La controversia

Il detenuto ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Cuneo, il quale aveva negato la concessione del permesso premio richiesto ai sensi dell'art. 30-ter ord. pen. Il ricorso per cassazione è stato articolato in due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione, anche in relazione alla motivazione per relationem. In sintesi, il ricorrente ha sostenuto che il Tribunale non avrebbe correttamente applicato i principi sulla concedibilità dei permessi premio ai condannati per reati ostativi, trascurando il percorso rieducativo effettivamente compiuto e contestando la valutazione negativa sulla pericolosità sociale e sulla mancanza di elementi di recisione dei collegamenti con il contesto criminale. Ha inoltre censurato la valutazione circa l'insufficienza dei comportamenti riparatori, sostenendo che i versamenti documentati fossero idonei o comunque che il giudice non avesse adeguatamente considerato la sua situazione economica e l'assenza di ulteriori possibilità di adempimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse motivato in modo congruo e non illogico sia il mancato riscontro di elementi idonei a dimostrare la recisione dei collegamenti con il contesto mafioso-criminale, sia la valutazione di insufficienza degli elementi riparatori offerti, rilevando che il ricorrente non aveva dimostrato l'assoluta impossibilità di adempiere le obbligazioni civili e si era limitato a documentare versamenti per complessivi 130 euro in favore di Libera. Le censure sono state ritenute in larga parte meramente controvalutative e quindi estranee al sindacato di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 30-ter ord. pen.

    ai sensi dell'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354

    norma base per la richiesta di permesso premio; il beneficio è subordinato alla verifica dei presupposti di concedibilità e, per i reati ostativi, delle condizioni aggiuntive previste dal sistema

  • art. 4-bis ord. pen.

    per i reati ostativi di prima fascia, in assenza di collaborazione con la giustizia, l'accesso ai benefici è subordinato a presupposti più rigorosi, inclusi adempimenti risarcitori e specifici elementi idonei a escludere collegamenti attuali con la criminalità organizzata

  • art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen.

    art. 4-bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354

    per i detenuti non collaboranti, il beneficio richiede l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria, oppure l'assoluta impossibilità di adempiere, oltre a ulteriori elementi specifici che escludano l'attualità dei collegamenti criminali

  • artt. 51 commi 3-bis e 3-quater, c.p.p.

    artt. 51 commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen.

    richiamati per individuare il pubblico ministero competente a rendere il parere nei procedimenti relativi a determinati delitti, inclusi quelli di criminalità organizzata

  • Corte costituzionale n. 504 del 1995

    richiamata per la funzione pedagogico-propulsiva dei permessi premio quale strumento del trattamento rieducativo

  • Corte costituzionale n. 253 del 2019

    richiamata come antecedente rispetto al regime successivamente reso più gravoso dalla riforma del 2022

  • d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. in l. 30 dicembre 2022, n. 199

    ha modificato l'art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen., rendendo più gravose le condizioni di accesso ai benefici per i detenuti non collaboranti

  • Corte costituzionale n. 186 del 2000

    richiamata per giustificare la condanna del ricorrente a una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di impugnazione inammissibile per colpa

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla concessione dei permessi premio per detenuti condannati per reati ostativi, il giudice deve verificare non solo la regolare condotta carceraria, ma anche l'assenza di pericolosità sociale e la funzionalità del beneficio rispetto a interessi affettivi, culturali e di lavoro, tenendo conto del percorso rieducativo effettivamente compiuto.
  • Per i condannati per reati di prima fascia che non collaborano con la giustizia, l'accesso ai benefici penitenziari richiede condizioni aggiuntive e più rigorose: adempimento delle obbligazioni civili e riparatorie, oppure prova dell'assoluta impossibilità di adempiere, nonché elementi specifici e ulteriori idonei a escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.
  • La valutazione dell'assenza di pericolosità sociale può essere negativa quando manchino elementi che attestino una reale revisione critica del passato deviante; tale apprezzamento, se logicamente e congruamente motivato, non è sindacabile in cassazione sotto il profilo del merito.
  • Non è sufficiente, per soddisfare il requisito riparatorio, la mera documentazione di pagamenti simbolici se non viene dimostrata l'assoluta impossibilità di adempiere integralmente alle obbligazioni civili e agli obblighi di riparazione pecuniaria.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a sollecitare una diversa lettura degli elementi di fatto e della personalità del detenuto è inammissibile perché si risolve in una censura di merito estranea al sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MateriePermessi premioImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

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