Cassazione Penale, Ordinanza n. 25239/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per ricettazione, censurava tre punti della decisione di secondo grado: (1) il diniego della riqualificazione del fatto nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 4, c.p., deducendo violazione di legge e carenza di motivazione; (2) il mancato riconoscimento della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p., lamentando che la corte territoriale non avesse applicato il più favorevole trattamento sanzionatorio; (3) il diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo omessa motivazione e mancata considerazione delle deduzioni difensive. La Corte osserva che la sentenza impugnata aveva motivato in modo puntuale sul valore non esiguo dei beni, sull'ingente numero dei capi sequestrati (26.757 capi) e sulla reiterazione della condotta, escludendo sia l'ipotesi lieve della ricettazione sia la continuazione, ritenendo assente un unico disegno criminoso per la distanza temporale tra le condotte. Quanto alle attenuanti generiche, il giudice di merito aveva valorizzato ancora l'ingente numero dei capi di abbigliamento, ritenendo non ravvisabili elementi positivi tali da giustificare il beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tutti i motivi erano manifestamente infondati: il diniego della riqualificazione ex art. 648, comma 4, c.p. era sorretto da motivazione logica e completa; il mancato riconoscimento della continuazione era stato adeguatamente giustificato per l'assenza di un medesimo disegno criminoso; il diniego delle attenuanti generiche era legittimo perché la concessione non è automatica e può essere negata in presenza di elementi ostativi, tra cui l'ingente consistenza del fatto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'ipotesi attenuata della ricettazione non dipende solo dal valore economico del bene, ma dalla valutazione complessiva del disvalore del fatto alla luce dei parametri dell'art. 133 c.p.; il giudice può escluderla valorizzando valore dei beni, numero degli oggetti e reiterazione della condotta.
La valutazione della particolare tenuità o minore gravità del fatto deve considerare il disvalore complessivo secondo gli indici fattuali del reato, non il solo valore economico del bene.
La continuazione richiede un medesimo disegno criminoso, cioè un vincolo di unitarietà tra le diverse condotte; se il tempo tra i fatti è significativo e manca tale iniziale rappresentazione unitaria, il beneficio non è applicabile.
Le attenuanti generiche non sono un diritto automatico; richiedono elementi positivi a favore dell'imputato e il loro diniego può essere motivato richiamando gli elementi ritenuti decisivi, come l'ingente gravità del fatto.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla ricettazione attenuata, il parametro decisivo non è il solo valore economico dell'oggetto, ma il disvalore complessivo della condotta, desumibile anche dal numero dei beni, dalla reiterazione e dagli altri indici dell'art. 133 c.p.
- La continuazione non può essere riconosciuta quando il giudice accerti, con motivazione non illogica, l'assenza di un medesimo disegno criminoso, specie in presenza di un significativo intervallo temporale tra le condotte.
- Le attenuanti generiche non spettano automaticamente in assenza di elementi negativi: è necessario che emergano elementi positivi di segno favorevole all'imputato; il diniego è legittimo se sorretto da riferimenti essenziali e decisivi della concreta vicenda.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una diversa lettura del fatto o delle risultanze probatorie quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione logica e coerente.
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