Cassazione Penale, Sentenza n. 29034/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la condanna, pronunciata in abbreviato dal Tribunale di Catania, per il delitto di furto commesso in concorso il 15 aprile 2019 (artt. 110, 624, 625 c.p.). Il ricorrente deduceva l'illogicità della motivazione in relazione all'applicazione della recidiva (contestata come non adeguatamente valutata) e la non convincente commisurazione della pena rispetto al bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche, aggravanti e recidiva; denunciava inoltre che il giudice d'appello aveva fondato il bilanciamento sulla negativa personalità dell'imputato e sul modus operandi dei correi.
La decisione
Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per aspecificità e per manifesta infondatezza delle doglianze. La Corte ha ritenuto corretta e congrua la motivazione della Corte territoriale sia in ordine alla valutazione della recidiva (specifica, reiterata, infraquinquennale con precedenti recenti, compresa una condanna divenuta irrevocabile 10 mesi prima del fatto e un tentato furto del 2017), sia in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze: il giudice di merito ha adeguatamente motivato la maggiore capacità a delinquere e la gravità del fatto (modus operandi collaudato). È stata inoltre ribadita la statuizione secondo cui la recidiva reiterata preclude la prevalenza delle sole circostanze attenuanti generiche. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato come base normativa del concorso di persone nel reato; usato per qualificare la partecipazione dell'imputato al furto in concorso.
Norma sostanziale che definisce il reato di furto; la condanna è stata irrogata sulla base di questa fattispecie.
Codice penale, art. 625, comma 1, nn. 2 e 7
Aggravanti specifiche del furto contestato; la gravità e le modalità della condotta sono state considerate ai fini della commisurazione della pena.
Individuato come parametro per il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti e per la valutazione della capacità a delinquere, con riferimento alla vita antecedente del reo.
Codice di procedura penale, art. 69, comma 4
Richiamato per il principio secondo cui la recidiva reiterata partecipa al bilanciamento tra circostanze con divieto di prevalenza, sulle di essa, delle sole circostanze attenuanti generiche.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che abilita la condanna al pagamento alla cassa delle ammende; applicata per imporre al ricorrente il pagamento di euro 3.000,00.
Costituzione, artt. 3, 25, 27
Citati in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 c.p.p.; la Corte ha ritenuto che il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata non sia incostituzionale.
Richiamate in via procedurale: art. 173 disp. att. per i limiti della motivazione da esporre nel ricorso; art. 23 d.l. 137/2020 per la deposizione delle conclusioni scritte della Procura generale.
Massime di principio
- La recidiva specifica e reiterata richiede una valutazione concreta e motivata del rapporto tra precedenti penali e fatto in contestazione: non è sufficiente limitarsi alla gravità o alla temporalità dei reati pregressi.
- Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è esercizio di discrezionalità del giudice di merito e la Corte di legittimità lo sindaca solo se la motivazione è manifestamente illogica o carente; una motivazione congrua, anche se sintetica e fondata su alcuni criteri di cui all'art. 133 c.p., è sufficiente.
- La recidiva reiterata, quando riconosciuta, impedisce la prevalenza delle sole circostanze attenuanti generiche sul suo incremento: bisogna valutare se le attenuanti siano diverse dalle mere generiche o se ci siano elementi che giustifichino una diversa applicazione.
- In cassazione le censure generiche e aspecifiche sono inammissibili: il ricorso deve indicare con precisione i vizi di motivazione o di diritto e agganciarli agli atti processuali.
- Quando si contesta l'applicazione di aggravanti o recidiva è utile per l'avvocato dimostrare concretamente la mancanza di collegamento tra precedenti e condotta attuale o l'assenza di elementi che denotino una perdurante inclinazione al reato.
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