Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32785/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso la sanzione disciplinare dell'ammonimento inflitta il 14/07/2021 dal direttore, per aver comunicato con appartenenti a diverso gruppo di socialità. Il reclamo chiedeva un riesame nel merito contestando la sussistenza dell'illecito (la difesa sosteneva che un semplice saluto non costituisce comunicazione ai sensi dell'art. 77, comma 1, n.16, DPR n.30/2000). In Cassazione il ricorrente denunciava violazione dell'art. 35-bis ord. pen. e difetto di motivazione, lamentando che il magistrato di sorveglianza aveva dichiarato l'inammissibilità senza esaminare il contenuto sostanziale del reclamo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del magistrato di sorveglianza che aveva escluso la ricevibilità del reclamo perché volto a impugnare il merito della decisione disciplinare (fondatezza della sanzione), mentre l'art. 69 ord. pen. consente il reclamo solo con riguardo ai requisiti di legittimità del potere disciplinare e non al merito. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità). La richiesta del Procuratore Generale di qualificare il ricorso come reclamo e trasmettere gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Torino è stata richiamata nelle conclusioni ma l'esito principale resta l'inammissibilità e le condanne pecuniarie.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen.

    Contestualizza il regime speciale di detenzione del ricorrente (41-bis) ma non è stata oggetto di interpretazione decisiva nella motivazione sulla ricevibilità del reclamo.

  • art. 69 ord. pen.

    La Corte interpreta l'art. 69 come limitativo: il reclamo al magistrato di sorveglianza è consentito solo per questioni di legittimità (es. competenza, forma, eccesso di potere) e non per riesaminare il merito della sanzione disciplinare.

  • art. 35-bis ord. pen.

    Richiamato dal ricorrente nella censura, ma la Corte non ritiene che la norma autorizzi un riesame nel merito tramite reclamo; la doglianza è in sostanza meramente di fondatezza e pertanto inammissibile.

  • art. 77, comma 1, n.16, DPR n.30/2000

    art. 77, comma 1, n.16, d.P.R. n.30/2000

    La norma disciplinare richiamata definisce il fatto sanzionabile (comunicazioni vietate). La Corte non entra nel merito della qualificazione fattuale (se un saluto costituisca comunicazione), perché il reclamo non poteva essere usato per tale verifica.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La norma è applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali e per disporre il versamento alla Cassa delle ammende, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

  • Corte Cost., sentenza n.186 del 2000

    Corte Cost., sentenza n.186 del 2000

    Richiamata a supporto del principio secondo cui, in mancanza di elementi che escludano la colpa nell'inammissibilità, è legittima la condanna alla somma per la Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il reclamo al magistrato di sorveglianza è ammesso soltanto per profili di legittimità dell'atto disciplinare (competenza, forma, eccesso di potere), non per contestarne il merito o la fondatezza dei fatti.
  • Se l'impugnazione mira a un riesame del fatto o della valutazione disciplinare ("non c'è illecito", "un saluto non è comunicazione"), il reclamo può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
  • Per contestare la sussistenza materiale dell'illecito disciplinare occorre usare gli strumenti processuali idonei che consentano la revisione del merito, non il reclamo al magistrato di sorveglianza limitato alla legittimità.
  • Presentare ricorsi chiaramente incentrati sul merito espone il ricorrente al rischio di inammissibilità e a sanzioni economiche (spese e somma alla Cassa delle ammende). Conviene formulare le censure concentrandosi su vizi di legittimità procedurali o di eccesso di potere.
  • Quando si contesta la qualificazione giuridica di un comportamento (es. se una condotta sia o meno "comunicazione"), occorre argomentare in termini tali da evidenziare una violazione di legge o di procedimento, non solo l'erronea valutazione fattuale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.