Cassazione Civile, Ordinanza n. 28619/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La società ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. contro l'ordinanza delle Sezioni Unite che aveva respinto il suo precedente ricorso avverso decisioni del giudice amministrativo. La controversia originaria riguardava l'ordine di trasferimento coattivo al Comune di opere di urbanizzazione afferenti al servizio idrico, realizzate nell'ambito di lottizzazioni e già oggetto di obblighi di sottomissione assunti in passato dalle imprese lottizzatrici. La società sosteneva che l'ordinanza revocanda avesse supposto erroneamente che l'impianto fosse solo la rete di distribuzione di acqua potabile, mentre sarebbero state costruite nel tempo anche altre opere, costituenti un sistema più ampio, tra cui un acquedotto per irrigazione e una rete fognaria, estranee agli obblighi di cessione e quindi da indennizzare. In sostanza, deduceva un errore di fatto revocatorio sulla portata delle opere trasferite e sulla natura gratuita del trasferimento, ritenendo anche sussistente un esproprio senza indennizzo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma piuttosto una critica alla valutazione e interpretazione delle risultanze processuali e della sentenza amministrativa, quindi un errore di giudizio non censurabile con revocazione. Ha inoltre osservato che la questione sulla latitudine delle opere da trasferire era già stata esaminata e decisa nell'ordinanza impugnata e che il ricorso non si confrontava con la ratio decidendi, limitandosi a riproporre il merito della controversia. Ne è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, oltre a una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione per errore di fatto è ammessa solo quando la decisione sia fondata sull'affermazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale esclude o impone, non quando si denunci una diversa valutazione o interpretazione degli atti.
L'errore revocatorio in cassazione non comprende gli errori di giudizio o di valutazione delle risultanze processuali.
La decisione è stata resa in conformità alla proposta definitoria comunicata alla parte, ai fini della definizione del giudizio.
comma 3 e 4; ultimo comma
In caso di conformità tra proposta e decisione finale, la Corte ha applicato la condanna equitativa a favore della controparte e la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, qualificando la previsione come presidio contro l'abuso del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore revocatorio è configurabile solo quando il giudice abbia supposto come esistente un fatto processuale incontestabilmente escluso dagli atti, oppure viceversa abbia ritenuto inesistente un fatto processuale positivamente risultante; resta invece esclusa la revocazione quando la censura investe l'apprezzamento o l'interpretazione delle prove e degli atti.
- Non può essere proposta revocazione per correggere errori di giudizio, errori in iudicando o in procedendo o per riaprire una discussione di merito già definita, anche se si assume che il precedente giudice abbia mal interpretato il contenuto degli atti.
- Il ricorso per revocazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata; se si limita a riproporre la questione già esaminata o a contestare il merito della valutazione, è inammissibile.
- L'errore revocatorio deve incidere esclusivamente sulla decisione della Corte di cassazione e riguardare atti interni al giudizio di legittimità; gli errori riferiti alla sentenza di merito devono essere fatti valere con gli ordinari mezzi di impugnazione esperibili contro tale sentenza.
- La conformità tra proposta definitoria e decisione finale può legittimare la condanna ex art. 96 c.p.c. e l'ulteriore misura sanzionatoria, in chiave di contrasto all'abuso del processo e di dissuasione da impugnazioni prive di reale fondamento.
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