Cassazione Penale, Ordinanza n. 05624/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione della Corte di appello che aveva ritenuto inammissibile l'appello dell'imputato perché privo della firma digitale del difensore legittimato. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la condanna di primo grado. Il giudizio di merito aveva riguardato violazioni in materia edilizia/urbanistica e sismica, con affermazione di responsabilità per i reati previsti dagli artt. 44 lett. b), 64, 71, 65, 72, 93 e 95 del d.P.R. n. 380/2001. La Corte di appello aveva ritenuto l'atto di appello inammissibile perché inviato a mezzo PEC in formato digitale ma privo della sottoscrizione digitale del difensore dell'imputato; la firma digitale apposta da un diverso avvocato non era sufficiente, in quanto quest'ultimo era privo di formale investitura fiduciaria e dunque di legittimazione ad impugnare. Il ricorso in cassazione è stato giudicato manifestamente infondato perché si limitava a contestare tale declaratoria di inammissibilità, senza superare il principio secondo cui, nel periodo transitorio di cui all'art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022, l'impugnazione trasmessa via PEC dal difensore in formato digitale è inammissibile se manca la prescritta sottoscrizione digitale dello stesso difensore.
Norme richiamate
art. 44 lett. b) d.P.R. n. 380/2001
Norma incriminatrice richiamata come una delle basi della responsabilità penale per violazioni edilizie/urbanistiche oggetto del giudizio di merito.
Richiamato tra le disposizioni violate, nell'ambito della disciplina tecnica delle costruzioni.
Richiamato tra le disposizioni violate, nell'ambito della disciplina tecnica delle costruzioni.
Richiamato tra le disposizioni violate, nell'ambito della disciplina tecnica delle costruzioni.
Richiamato tra le disposizioni violate, nell'ambito della disciplina tecnica delle costruzioni.
Richiamato tra le disposizioni violate, nell'ambito degli adempimenti preventivi relativi alle costruzioni.
Richiamato tra le disposizioni violate, quale ulteriore norma sanzionatoria in materia edilizia/sismica.
art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Nel periodo transitorio, l'impugnazione proposta dal difensore con atto in formato digitale trasmesso via PEC è inammissibile se priva della prescritta sottoscrizione digitale del medesimo difensore.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel regime transitorio previsto dall'art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022, l'impugnazione penale inviata a mezzo PEC in formato digitale dal difensore è inammissibile se non reca la sottoscrizione digitale del medesimo difensore munito di legittimazione ad impugnare.
- La sottoscrizione digitale apposta da un avvocato diverso da quello formalmente investito della difesa non sana il difetto di legittimazione e non consente di ritenere valida l'impugnazione.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato perché censura correttamente una declaratoria di inammissibilità dell'appello, la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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