Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46781/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che confermava le condanne per reati connessi al traffico di stupefacenti. Starita ha dedotto che non sussisteva una associazione per delinquere: mancava un programma criminoso, non erano individuati i ruoli e non emergeva una affectio societatis stabile; ha inoltre sostenuto che alcune conversazioni dimostrerebbero atti isolati e non attività associativa. Sassolino ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte d'appello avrebbe solo richiamato il primo grado senza motivare autonomamente: ha contestato la ricostruzione della sua partecipazione alla associazione (assenza di prova del ruolo, del contributo causale e della volontà stabile di farne parte) e ha chiesto la riqualificazione del reato relativo al capo 6 (art. 73 d.P.R. 309/1990) per lieve entità o diversa natura della fattispecie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Starita Vincenzo, ritenendo che la sentenza impugnata avesse fornito motivazione autonoma e congrua indicando elementi specifici (raccolta di ingenti somme per importazioni, collegamenti con soggetti trovati in possesso di grandi quantitativi, ruolo organizzativo e rapporti con altri indagati). Il ricorso di Sassolino Alberto è stato invece parzialmente accolto: la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello non avesse adeguatamente dimostrato la partecipazione di Sassolino all'associazione per delinquere (mancanza di specificazione delle modalità, del ruolo e del contributo causale), per cui ha annullato la parte della sentenza relativa all'art. 74 del d.P.R. 309/1990 contestata a Sassolino e ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio su quel capo. La decisione ha altresì dichiarato irrilevante, in conseguenza dell'annullamento, la questione della determinazione della pena su quel capo.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74

    La Corte ha richiamato il principio che per la configurazione dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è necessario provare la coscienza e volontà di partecipare stabilmente al programma criminoso (affectio societatis), l'organizzazione stabile e i ruoli; in assenza di adeguata dimostrazione di tali elementi la responsabilità associativa non può essere riconosciuta.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73 (commi 4, 5, 6)

    La Corte ha affrontato anche questioni di riqualificazione del reato e di natura/quantità della sostanza: dalle intercettazioni la Corte d'appello ha ritenuto emergere che la sostanza fosse cocaina destinata a 'sciogliersi' e che il quantitativo contestato a Sassolino (50 grammi) non poteva considerarsi lieve alla luce delle dosi ricavabili; pertanto la riqualificazione proposta non è sostenuta.

  • Codice Penale, art. 110

    Articolo richiamato in relazione alla partecipazione a più reati (concorso di persone) e alla eventuale riqualificazione delle imputazioni: la Corte ha valutato l'applicazione dell'art. 110 in ipotesi di compresenza di più fattispecie e nell'accertamento della responsabilità individuale all'interno del gruppo.

Massime di principio

  • La configurazione dell'associazione per delinquere richiede la prova della coscienza e volontà stabile di partecipare al programma criminoso (affectio societatis); non è sufficiente la mera commissione di singoli reati-fine.
  • Quando la partecipazione di un imputato emerge solo da uno o pochi episodi, la prova della volontà associativa deve essere particolarmente rigorosa: occorrono elementi che colleghino la condotta a uno schema operativo già collaudato e che dimostrino il ruolo specifico e il contributo causale dell'agente.
  • La partecipazione alla fornitura o al trasporto di droga non prova automaticamente l'appartenenza all'associazione: bisogna accertare se l'agente era consapevole dell'esistenza di un sodalizio stabile e se garantiva la sua disponibilità stabile.
  • In appello il giudice deve fornire motivazione autonoma e specifica: non è sufficiente il mero richiamo o il recepimento delle argomentazioni del primo grado, ma è necessario indicare gli elementi di fatto e le inferenze logiche che giustificano la conferma o la riforma della sentenza.
  • La natura e la quantità della sostanza possono incidere sulla tipizzazione e sulla esclusione del caso di lieve entità: conversazioni e descrizioni tecniche (es. riferimenti a modalita di 'sciogliere') possono essere utilizzate per determinare la natura della sostanza e la rilevanza quantitativa.
  • La Corte di cassazione può annullare e rinviare per carenze motivazionali specifiche: in caso di annullamento parziale il giudice di rinvio deve riesaminare il capo alla luce dei criteri indicati dalla Cassazione.
  • La semplice partecipazione occasionale o l'utilizzo di 'esecutori' non necessariamente consapevoli del progetto criminoso non consente di inferire automaticamente l'esistenza di un vincolo associativo stabile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.