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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01447/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata in appello per il reato in materia di stupefacenti. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per fatti di stupefacenti. Ha dedotto, da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità; dall'altro, ha contestato il mancato inquadramento del fatto nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La Corte di cassazione ha ritenuto la prima censura estranea al sindacato di legittimità perché la motivazione di merito era logica, coerente e puntuale, e la seconda censura inammissibile perché la decisione impugnata era sorretta da un percorso argomentativo immune da vizi. Ha inoltre rilevato che il ricorso era generico, non individuando in modo concreto gli elementi pretermessi dal giudice di merito.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito rivalutare il merito quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica, coerente e puntuale sull'affermazione di responsabilità.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti è inammissibile quando si risolva in una censura meramente assertiva e non confuti specificamente il percorso argomentativo del giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico: l'allegazione generica di elementi pretermessi non è sufficiente a scardinare la decisione impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando previsto, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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