Cassazione Penale, Ordinanza n. 01447/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata in appello per il reato in materia di stupefacenti. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per fatti di stupefacenti. Ha dedotto, da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità; dall'altro, ha contestato il mancato inquadramento del fatto nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La Corte di cassazione ha ritenuto la prima censura estranea al sindacato di legittimità perché la motivazione di merito era logica, coerente e puntuale, e la seconda censura inammissibile perché la decisione impugnata era sorretta da un percorso argomentativo immune da vizi. Ha inoltre rilevato che il ricorso era generico, non individuando in modo concreto gli elementi pretermessi dal giudice di merito.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
disposizione incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello per reati in materia di stupefacenti
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
fattispecie di lieve entità invocata dal ricorrente per la riqualificazione del fatto, ma non riconosciuta nel caso concreto
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito rivalutare il merito quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica, coerente e puntuale sull'affermazione di responsabilità.
- La richiesta di riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti è inammissibile quando si risolva in una censura meramente assertiva e non confuti specificamente il percorso argomentativo del giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico: l'allegazione generica di elementi pretermessi non è sufficiente a scardinare la decisione impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando previsto, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01257/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01258/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01259/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01260/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01261/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01262/2025 del 13/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →