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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4544/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello denunciando: (1) omissione nel dispositivo della pronuncia della formula "conferma nel resto" in relazione alla conferma della condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva (violazione di legge e norme procedurali, richiamando l'art. 546 c.p.p. e i motivi di cassazione di cui all'art. 606, lett. b) ed e)); (2) vizio di motivazione con richiesta di riconsiderazione delle spiegazioni difensive circa la natura imprenditoriale dell'operazione e l'assenza dell'elemento soggettivo del reato di distrazione, sostenendo che l'operazione fosse finalizzata a ragionevole tutela della Capital Immobiliare s.r.l. e non a danno dei creditori della Magi s.n.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto all'omissione formale nel dispositivo, la Corte ha rilevato che la motivazione della sentenza di appello dimostra chiaramente la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e la dichiarazione di prescrizione solo per la bancarotta semplice documentale; perciò ha disposto, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., la correzione del dispositivo con l'aggiunta dell'espressione "conferma nel resto". Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto che i rilievi costituiscano una diversa valutazione delle prove e una rilettura alternativa dei fatti, profili non sindacabili in cassazione se la motivazione del giudice di merito è logica e congrua. Per l'inammissibilità, ha disposto la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 217 legge fallimentare

    La norma è stata richiamata come riferimento alla fattispecie di bancarotta semplice la cui pena è stata dichiarata estinta per prescrizione; la Corte ha distinto tra la parte prescritta (bancarotta semplice documentale) e la restante condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva

  • art. 216 legge fallimentare

    Rilevata in relazione alla fattispecie di bancarotta fraudolenta; la Corte ha confermato l'esistenza degli elementi costitutivi della distrazione a carico degli imputati

  • art. 219 legge fallimentare

    Richiamato nel contesto delle norme sulla bancarotta fraudolenta; la Corte ha applicato i principi relativi alla responsabilità per atti distrattivi riconducibili alla gestione e a operazioni con soggetti collegati

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato relativamente al concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto sussistente la partecipazione dei vari soggetti alla condotta distrattiva, sulla base delle risultanze processuali

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Invocato dai ricorrenti in relazione a nullità/omissioni formali; la Corte ha però ritenuto che l'omissione formale del dispositivo non comportasse invalidità quando la motivazione dimostri chiaramente la volontà del giudice, consentendo la rettifica

  • art. 606, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.

    Le censure proposte in cassazione sono state inquadrate nelle fattispecie previste da queste lettere (violazione di legge e vizio di motivazione), ma la Corte ha ritenuto il primo motivo sanabile mediante correzione del dispositivo e il secondo come mera rivalutazione delle prove non ammissibile in Cassazione

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Applicato dalla Corte per correggere un errore formale del dispositivo della sentenza impugnata (aggiunta dell'espressione "conferma nel resto"), quando la motivazione dimostri inequivocabilmente il contenuto della pronuncia

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, ossia la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versare la somma alla Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • Quando vi è una discrasia formale tra dispositivo e motivazione, prevale la motivazione: la Cassazione può correggere il dispositivo (art. 619 c.p.p.) se il contenuto della sentenza è chiaro dalla motivazione.
  • La Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione delle prove o proporre una diversa lettura dei fatti: i motivi che consistono in una rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili se la motivazione del giudice di merito è logica e congrua.
  • Operazioni tra società riconducibili agli stessi soggetti (gruppi/collegati) sono scrutinabili in chiave fallimentare: trasferimenti, prelevamenti o omissioni di compensazione che comportino pregiudizio per i creditori della società in crisi possono integrare bancarotta fraudolenta per distrazione.
  • La dichiarazione di prescrizione di una fattispecie non esclude automaticamente la conferma di altra, più grave, quando la motivazione dimostri la separazione degli addebiti e la rideterminazione della pena.
  • Le censure che riguardano omissioni formali nel dispositivo vanno valutate insieme al contenuto della motivazione: se quest'ultima chiarisce la decisione, la correzione formale è possibile senza invalidare la pronuncia.
  • In caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione, oltre alle spese, è possibile la condanna a somme a favore della Cassa delle Ammende ai sensi delle norme processuali

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