Cassazione Penale, Sentenza n. 1150/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolava due motivi: 1) violazione dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., con la censura che il Tribunale, pur ammettendo l'appello della parte civile, non avrebbe rinviato per la prosecuzione del giudizio al giudice civile competente; 2) vizio di motivazione per presunto travisamento delle dichiarazioni della persona offesa in ordine al sanguinamento (segnalato telefonicamente agli agenti e poi non riscontrato sul posto) e per la contraddizione tra la serenità d'animo rilevata dagli agenti e l'atteggiamento minaccioso riferito in querela.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sul primo motivo: la Corte ha ritenuto inapplicabile l'art. 573, comma 1-bis, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, perché, secondo le Sezioni Unite, la norma si applica solo alle costituzioni di parte civile intervenute dopo il 30 dicembre 2022; la parte civile si era costituita il 5 giugno 2019, per cui la nuova disciplina non si applica. Sul secondo motivo: la Corte ha dichiarato il motivo manifestamente infondato, richiamando il principio per cui la Cassazione può sindacare la coerenza e la logicità della motivazione ma non sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti; il ricorrente proponeva solo una diversa lettura dei fatti già valutati dal giudice territoriale.
Norme richiamate
art. 573 cod. proc. pen., comma 1-bis
introdotto dall'art. 33 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Le Sezioni Unite hanno stabilito che la disposizione si applica solo alle impugnazioni per i soli interessi civili quando la costituzione di parte civile è avvenuta dopo il 30/12/2022; nel caso concreto la costituzione risale al 5/6/2019, quindi la norma non è applicabile
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 33
cfr. art. 99-bis per la data di entrata in vigore
Ha introdotto la modifica procedurale (art. 573, comma 1-bis); la Corte ne precisa i limiti di applicazione temporale
art. 99-bis d.lgs. 10/10/2022 n.150
indica la data di entrata in vigore della disposizione
La decorrenza normativa (30/12/2022) è rilevante per determinare l'applicabilità della nuova disciplina alle costituzioni di parte civile
art. 81, art. 582 comma 2, art. 612 cod. pen.
Norme penali richiamate nel procedimento di merito: il Giudice di pace aveva assolto l'imputato perche il fatto non sussiste; queste disposizioni definivano l'imputazione nel giudizio d'appello
Giurisprudenza: Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997 (Dessimone)
Principio richiamato dalla Corte: la Cassazione non può rivedere la valutazione in fatto svolta dal giudice di merito, il sindacato è limitato a verificare la presenza di un apparato logico-argomentativo
Massime di principio
- La nuova disciplina processuale (es. art. 573 comma 1-bis) trova applicazione solo se la costituzione di parte civile è intervenuta dopo la data di entrata in vigore indicata dalla norma; verificare sempre la data di costituzione rispetto alla decorrenza della legge
- La Corte di cassazione svolge un sindacato di legittimità e logica della motivazione: può censurare mancanze logiche, contraddizioni o insufficienze della motivazione, ma non può ri-valutare i fatti o sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove
- Quando si deducono contraddizioni tra dichiarazioni della persona offesa e rilievi degli agenti, occorre dimostrare che il giudice di merito non abbia fornito alcuna spiegazione plausibile o logica, non basta proporre una mera valutazione alternativa dei fatti
- In caso di dubbi sull'applicabilità di norme processuali di recente introduzione, consultare la giurisprudenza delle Sezioni Unite per eventuali chiarimenti sui principi di applicazione temporale
- L'appello della parte civile non accolto può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali se il ricorso è infondato
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