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Sentenza

Sentenza del 30/01/2018 n. 2242 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Fondazione aveva chiesto il rimborso di Lire 243.288.000 di IRAP versata per il 1998 e il 1999, sostenendo che nella base imponibile fossero stati inclusi indebitamente contributi della AUSL e di enti territoriali, tra cui Regione Veneto e Comune di Venezia. La CTP di Venezia aveva respinto il ricorso; la CTR del Veneto, con sentenza n. 46/25/10 depositata il 13 luglio 2010, aveva accolto in parte la domanda per i contributi regionali e comunali. L’Agenzia ha proposto quattro motivi: violazione delle norme sulla base imponibile IRAP, perché i contributi erano stati esclusi senza una diretta correlazione con costi del personale non deducibili; omessa o insufficiente motivazione sulla presenza di tale correlazione nelle delibere; motivazione incomprensibile sull’asserita cessazione del contributo in caso di riduzione del personale; e omessa valutazione del fatto che la documentazione riguardava soltanto il 1998, con conseguente infondatezza della domanda per il 1999. La Fondazione ha dichiarato in Cassazione di rinunciare al rimborso relativo al 1999; la Corte ha quindi ritenuto inequivoca la rinuncia per tale annualità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell’Agenzia e ha dichiarato assorbiti gli altri tre. Ha stabilito che anche per il 1998 i contributi pubblici concorrevano alla base imponibile IRAP, salvo che una previsione normativa esplicita li correlasse a componenti negativi non ammessi in deduzione; la disciplina del 1999 non aveva introdotto una regola innovativa e l’interpretazione autentica del 2002 aveva efficacia retroattiva. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito, rigettando il ricorso introduttivo della Fondazione. Spese dei gradi di merito compensate; la Fondazione è stata condannata a rifondere all’Amministrazione le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 4.200,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3

    Concorrono, pertanto,' alla formazione della base imponibile Irap - come afferma la relazione ministeriale al citato Decreto n. 176 del 1999 - anche i contributi "esclusi da tassazione ai fini delle imposte sui redditi".

    I contributi erogati a norma di legge concorrono alla base imponibile IRAP anche se esclusi dalle imposte sui redditi. Sono esclusi soltanto quelli correlati a componenti negativi che non sono ammessi in deduzione.

  • D.Lgs. n. 176 del 1999, art. 1, comma 3

    Il D.Lgs. n. 176 del 1999, art. 1, comma 3, ha disposto che le modifiche di cui alle lett. 0a) e a) "si applicano a decorrere dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione, ai sensi del D.P.C.M. 1 aprile 1999, pubblicato il 2 aprile 1999, scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione di quella modificativa del trattamento dei contributi erogati in base a norma di legge, che si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso a tale data".

    La disposizione stabilisce la decorrenza temporale delle modifiche, prevedendo per il trattamento dei contributi legali l’applicazione dal periodo d’imposta in corso alla data indicata. La Corte ha escluso che la disciplina abbia introdotto una regola sostanzialmente innovativa rispetto a quella precedente.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 5, comma 3

    Ad ulteriore conferma le Sez. U. della Corte, con la citata sentenza n. 21749/2009, richiamando i precedenti nn. 4838, 4839 e 4840/2007, hanno poi definito della L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3, di interpretazione autentica del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3, con conseguente efficacia retroattiva anche in relazione ai contributi erogati negli anni di imposta precedenti a quello della sua entrata in vigore.

    La norma interpreta autenticamente la disciplina IRAP sui contributi e, perciò, si applica retroattivamente anche ai contributi percepiti prima della sua entrata in vigore, compresi quelli dell’anno d’imposta 1998.

Massime di principio

  • I contributi pubblici non sono esclusi dalla base imponibile IRAP per il solo fatto di essere esenti o non imponibili ai fini delle imposte sui redditi.
  • Per escludere un contributo dalla base imponibile IRAP occorre una previsione normativa che lo colleghi a componenti negativi non deducibili; non basta dimostrare o affermare che il contributo sia stato impiegato per coprire costi di personale o altre spese indeducibili.
  • L’interpretazione autentica del 2002 della disciplina sui contributi opera retroattivamente anche per annualità precedenti, tra cui il 1998.
  • Una rinuncia alla pretesa relativa a una specifica annualità, dichiarata in modo inequivoco nel giudizio, può circoscrivere l’oggetto della controversia anche se non risultano documentati in modo chiaro i precedenti atti di acquiescenza.

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