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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29226/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente, socio al 50% di una società di persone, impugnava un avviso di accertamento IRPEF emesso nei suoi confronti per maggiore reddito imponibile riferito al 2007. L'accertamento traeva origine da quello svolto verso la società, alla quale veniva contestata l'indeducibilità di costi sostenuti nei rapporti con un'altra società ritenuta priva di organizzazione e inidonea a rendere le prestazioni fatturate, con conseguente qualificazione delle operazioni come soggettivamente inesistenti. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il contribuente ricorreva per cassazione deducendo violazione dell'art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993 e dell'art. 2719 c.c., anche in relazione all'art. 212 c.p.c. Sosteneva che, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, i costi restano deducibili se inerenti, certi, effettivi e determinati o determinabili, salvo il caso di utilizzo per finalità penalmente rilevanti. Contestava inoltre che la CTR avesse ritenuto "informali" i documenti prodotti solo perché non era stato depositato l'originale, senza che l'Ufficio avesse mai tempestivamente disconosciuto la conformità delle copie agli originali; aggiungeva che gli originali erano stati depositati nel giudizio promosso dall'altro socio, conclusosi favorevolmente, e che egli si era riservato di produrli.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato il principio per cui, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, i costi possono essere dedotti ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993, salvo che contrastino con i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità. Tuttavia ha osservato che la decisione della CTR non si fondava correttamente su tale profilo sostanziale, ma sulla pretesa inidoneità probatoria dei documenti prodotti, qualificati come "informali" per mancato deposito degli originali. Sul punto la Corte ha affermato che il disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche ex art. 2719 c.c. deve essere tempestivo, specifico e univoco, non potendo basarsi su formule generiche o di stile; inoltre, una volta contestata la conformità, il giudice può comunque accertarla con ogni mezzo di prova, anche presuntivo. La CTR non si è attenuta a tali regole, avendo trattato genericamente i documenti come non utilizzabili senza verificare l'esistenza di un valido e specifico disconoscimento. La sentenza impugnata è quindi stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denuncia di violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 14, comma 4-bis, L. 24 dicembre 1993, n. 537

    Per le operazioni soggettivamente inesistenti i costi sono deducibili, salvo che siano utilizzati per il compimento di reati e salvo il rispetto dei requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.

  • art. 2719 c.c.

    Il disconoscimento della conformità della copia all'originale deve essere tempestivo, specifico e univoco; in mancanza, la copia conserva efficacia probatoria, e comunque la conformità può essere verificata dal giudice con altri mezzi di prova.

  • art. 212 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente in collegamento alla dedotta regolarità della produzione documentale, ma la Corte non svolge su questa norma un'autonoma ratio decisoria.

  • art. 157, secondo comma, c.p.c.

    Il rilievo del difetto del requisito processuale deve essere tempestivo, analogamente al disconoscimento di conformità della copia.

  • art. 2712 c.c.

    Per le riproduzioni meccaniche vale un onere di contestazione tempestiva analogo a quello previsto per le copie di scritture.

  • art. 215, primo comma, n. 2, c.p.c.

    Il disconoscimento della scrittura privata ha effetti diversi da quello della mera copia: la contestazione ex art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità con altri mezzi di prova.

Massime di principio

  • In materia di imposte sui redditi, i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti se inerenti e rispondenti ai requisiti di effettività, certezza, determinatezza o determinabilità, salvo l'uso per finalità penalmente rilevanti.
  • Il disconoscimento della conformità di copie fotostatiche o riproduzioni meccaniche deve essere tempestivo, specifico e univoco; formule generiche o riserve di carattere indeterminato non sono sufficienti.
  • La mancata produzione dell'originale non comporta di per sé l'inutilizzabilità della copia, potendo il giudice accertarne la conformità all'originale anche attraverso altri elementi di prova, comprese le presunzioni.
  • La contestazione ex art. 2719 c.c. non equivale al disconoscimento della scrittura privata ex art. 215 c.p.c., poiché non preclude automaticamente la valutazione giudiziale della copia come prova del fatto rappresentato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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