Cassazione Penale, Sentenza n. 12079/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che, nell'ambito dell'esecuzione dopo annullamento con rinvio, ha rigettato le opposizioni avverso la confisca "allargata" (art. 240-bis c.p.) di immobili e arredi intestati ad Anna Soldano (tra cui beni situati in Andria, contrada Punta delle Vigne). I motivi di ricorso denunciavano: 1) errore di competenza e violazione del limite cognitivo del giudice dell'esecuzione richiamando l'art. 627 c.p.p.; 2) illegittimità e imprevedibilità della confisca per equivalente rispetto a reati commessi prima della legge n. 161/2017 e mancata prova della provenienza illecita degli arredi; 3) omissione del dovere di conformarsi al "mandato" della sentenza rescindente, non avendo valutato correttamente l'incidenza della convivenza ultraventennale tra le parti e la possibile intestazione simulata; 4) errore nella valutazione della situazione economico-reddituale del nucleo familiare e nell'uso del metodo "a scalare" per accertare la sproporzione; 5) carenza del nesso tra i reati cosiddetti "spia" e i beni confiscati e violazione del principio di ragionevolezza temporale; 6) sproporzione della misura rispetto al valore dei beni e al presunto profitto illecito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. In motivazione la Corte ha ritenuto: a) corretta la competenza del giudice del rinvio (Corte d'appello di Bari) per il prosieguo del giudizio, in forza del principio dell'irretrattilità del foro commissorio e salvo il richiamo ai "nuovi fatti" ex art. 25 c.p.p.; b) applicabile la confisca ex art. 240-bis c.p. entro i limiti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U. e precedenti), e non sussistere nel caso dedotto dai ricorrenti la natura punitiva o l'imprevedibilità della misura che ne avrebbe resa illegittima; c) ove risulti la convivenza ultraventennale e l'assenza di risorse proprie del terzo intestatario, opera la presunzione di disponibilità dei beni a favore del condannato e grava sul terzo l'onere di dimostrare la lecita provenienza; d) il metodo di valutazione della sproporzione (anche tramite indicatori statistici ISTAT) non è irragionevole; e) per la confisca allargata non è necessario che il profitto derivante dai singoli reati spia sia quantificato nel suo ammontare: rilevano la disponibilità diretta o indiretta e la sproporzione rispetto al reddito o all'attività dichiarata. Di conseguenza le doglianze dei ricorrenti sono state ritenute infondate o inammissibili.
Norme richiamate
Disciplina la designazione del giudice cui devolvere lo svolgimento del giudizio in caso di annullamento con rinvio; la Corte ha ritenuto che la designazione del giudice del rinvio sia vincolante e non sindacabile, salvo nuovi fatti ai sensi dell'art. 25 c.p.p.
Prevede la confisca "allargata"/per equivalente; la Corte ha confermato la possibilità di disporre la confisca su beni nella disponibilità del condannato anche se formalmente intestati a terzi, valutando la sproporzione rispetto al reddito o all'attività economica esercitata
art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen.
Norme di coordinamento procedurale in materia esecutiva richiamate nel contesto dell'azione del giudice dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto corretta la procedura adottata dal giudice dell'esecuzione
Riferimento ai "nuovi fatti" che possono giustificare diversa valutazione del giudice del rinvio; la Corte ha precisato che salvo tali nuovi fatti la competenza del giudice del rinvio è incontestabile
art. 24, secondo comma-bis, cod. pen.
Norma richiamata dai ricorrenti nella loro censura (collegata alla responsabilità penale e alla disciplina dei reati spia); la Corte non ha ritenuto che la sua interpretazione potesse impedire la confisca applicata
Costituzione, art. 25
Richiamato in rapporto ai principi di legalità e di prevedibilità delle norme penali invocati dai ricorrenti; la Corte ha escluso che la confisca fosse imprevedibile alla luce della normativa e della giurisprudenza
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 7 e Protocollo Addizionale, art. 1
Richiamati in ordine ai principi di non retroattività e tutela della proprietà; la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie e secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la confisca per equivalente non fosse incompatibile con tali garanzie se non assuma carattere punitivo o risulti imprevedibile
Massime di principio
- Dopo un annullamento con rinvio la competenza del giudice designato per il prosieguo è vincolante: il giudice del rinvio conserva la sua competenza salvo che emergano "nuovi fatti" rilevanti ai sensi dell'art. 25 c.p.p.
- La confisca "allargata" (art. 240-bis c.p.) può essere disposta anche su beni formalmente intestati a terzi se è dimostrabile la disponibilità diretta o indiretta del condannato e la sproporzione rispetto a reddito/attività; per coniuge, figli o conviventi la disponibilità può essere presunta quando il terzo non abbia risorse proprie adeguate, gravando su quest'ultimo l'onere di provare la lecita provenienza dei beni.
- La confisca per equivalente, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, ha funzione prevalentemente recuperatoria e non necessariamente punitiva: diventa illegittima se la sua adozione fosse imprevedibile per l'agente al tempo del fatto.
- Nella valutazione della sproporzione è ammesso l'uso di criteri e indicatori economico-statistici (anche tratti da pubblicazioni ISTAT) per stimare spese, capacità reddituale e tenore di vita, purché l'approccio sia ragionevole e motivato.
- Ai fini della confisca allargata non rileva il quantum puntuale del profitto derivante dai singoli reati spia; rilevano la disponibilità dei beni e la sproporzione rispetto al reddito dichiarato o all'attività esercitata.
- Per soggetti diversi da coniuge/figli/conviventi occorrono elementi probatori specifici per dimostrare l'intestazione simulata; per i familiari conviventi l'accertamento può partire da una presunzione legittima quando mancano risorse proprie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11791/2026 del 30/03/2026
- Sentenza penale · 30 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11792/2026 del 30/03/2026
- Sentenza penale · 30 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11793/2026 del 30/03/2026
- Sentenza penale · 30 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11794/2026 del 30/03/2026
- Sentenza penale · 30 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11795/2026 del 30/03/2026
- Sentenza penale · 30 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11797/2026 del 30/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →