Cassazione Penale, Sentenza n. 34171/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Colautti era stato condannato per la contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. per avere, con invio ripetuto di centinaia di e-mail offensive e moleste (in parte inviate alla casella di posta istituzionale e recapitate sul cellulare di servizio della persona offesa), arrecato molestia e disturbo a Rudi Ragatto. Il Tribunale aveva ritenuto che le e-mail, ricevute sul cellulare di servizio e pertanto destinate ad essere aperte/lette, avessero natura invasiva nella sfera privata e integrassero l'elemento oggettivo del reato. In Cassazione il ricorrente deduceva che il mero invio di e-mail non integra la fattispecie di cui all'art. 660, che sarebbe invece limitata ai casi in cui il mezzo utilizzato sia effettivamente "telefono" in senso tradizionale, contestando altresì la prova della conoscenza/lettura dei messaggi da parte della persona offesa e la sussistenza del dolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato i principi giurisprudenziali secondo i quali il criterio decisivo è l'idoneità della comunicazione a introdursi invasivamente nella sfera privata del destinatario e non la sincronía o la presenza di un segnale di avviso. Le e-mail ricevute sulla casella istituzionale e sul cellulare di servizio, che costringevano la persona offesa ad aprirle e prenderne conoscenza, sono state ritenute idonee a concretizzare la molestia prevista dall'art. 660 cod. pen. Di conseguenza è stata confermata la condanna di merito (ammenda di 600 euro, spese processuali; nella sentenza di merito era stata concessa la sospensione condizionale) e il ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
La Corte interpreta il riferimento al "mezzo del telefono" in senso sostanziale: vi sono ricompresi altri mezzi di trasmissione (sms, whatsapp, e-mail se imposte al destinatario) quando la comunicazione abbia carattere invasivo e si introduca nella sfera privata del destinatario, integrando la molestia o il disturbo alla persona.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma richiamata in corrispondenza dei motivi di ricorso (violazione/errata applicazione di norme penali). La Corte verifica la corrispondenza della motivazione di merito alle regole di diritto e rigetta il ricorso quando la censura mira a una diversa valutazione dei fatti riservata al giudice di merito.
d.lgs. 10/10/2022, n. 150 - art. 3, comma 1, lett. b) e art. 85 (disposizioni transitorie)
Richiamata la modifica della procedibilità della contravvenzione: la fattispecie è stata ricondotta, con il d.lgs. citato, alla procedibilità a querela di parte (con eccezioni), cambiamento che il giudice menziona a titolo informativo sulle implicazioni procedurali.
art. 25 Cost. e art. 1 cod. pen.
Principi di legalità e di tipicità del reato: la Corte sottolinea il limite all'uso dell'analogia in diritto penale ma ammette l'interpretazione estensiva quando è coerente con la ratio della norma e mira a evitare un'ingiustificata impunità di condotte che rientrano nella stessa sfera di tutela.
art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale
Citato rispetto alla legittimità dell'interpretazione estensiva: la Corte ricorda che, nella misura in cui l'estensione è coerente con la ratio della norma, può essere adottata per far combaciare la portata applicativa della norma con la volontà del legislatore.
Massime di principio
- L'elemento decisivo per riconoscere la contravvenzione di molestia o disturbo (art. 660 c.p.) non è il mezzo tecnico nominale usato (telefono vs. posta elettronica), ma l'idoneità della comunicazione a penetrare invasivamente nella sfera privata del destinatario.
- Anche l'invio ripetuto di e-mail può integrare il reato quando le circostanze rendono le comunicazioni "imposte" al destinatario (es.: casella istituzionale controllata per ragioni di servizio, messaggi recapitati su cellulare di servizio), obbligandolo di fatto a prenderne conoscenza.
- Non è necessario che le comunicazioni siano sincrone o accompagnate da un segnale di avviso: conta l'effetto intrusivo già realizzato dall'invio e dalla obbligata conoscenza dei messaggi.
- La prova della conoscenza o lettura dei messaggi può essere desunta da elementi concreti (destinatario che utilizza la casella istituzionale, incontro/contatti tra le parti, recapito sul cellulare di servizio); la valutazione spetta al giudice di merito e può fondare il dolo quando la condotta è ripetuta e insistente.
- L'esistenza di strumenti tecnici per bloccare o filtrare le comunicazioni non esclude automaticamente la molestia: l'obbligo di dover attivare filtri o blocchi può essere in sé indice del pregiudizio subito e dell'idoneità offensiva della condotta.
- Dal punto di vista procedurale, è importante verificare la procedibilità (ora, in molti casi, a querela) dell'art. 660 c.p. e agire tempestivamente se si è parte offesa.
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