Cassazione Civile, Ordinanza n. 05308/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, con compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, rilevando che non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
L'azienda ospedaliero-universitaria ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 595 depositata il 28 gennaio 2022, articolando tre motivi. Prima della decisione, però, con atto congiunto del 5 agosto 2025 le parti hanno rispettivamente rinunciato al ricorso e accettato la rinuncia, concordando la compensazione integrale delle spese. La Corte ha quindi preso atto della rinuncia e della relativa accettazione, senza esaminare i motivi originari di impugnazione, e ha dichiarato estinto il giudizio.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata, comporta l'estinzione del giudizio e consente la compensazione delle spese secondo la disciplina richiamata dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte afferma che questa disposizione sul raddoppio del contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamata quale norma introduttiva del testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ma la Corte esclude comunque l'operatività del raddoppio in caso di rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di pronuncia sul merito dei motivi di impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, le spese possono essere regolate mediante compensazione se così concordato o ritenuto congruo dalla Corte.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera automaticamente in presenza di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la fattispecie non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05227/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_civile · 9 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05228/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_civile · 9 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05229/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_civile · 9 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05230/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_civile · 9 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05231/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_civile · 9 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05232/2026 del 09/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →