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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01165/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un correntista aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso su richiesta della banca per il saldo a debito di un rapporto di conto corrente estinto, contestando la sufficienza della documentazione posta a base dell’ingiunzione e la correttezza dei calcoli di sorte capitale e interessi, anche in relazione a dedotte questioni di anatocismo e usura. In primo grado l’opposizione era stata rigettata e il decreto confermato. In appello l’opponente aveva censurato il diniego di consulenza tecnica d’ufficio e aveva formulato anche una domanda riconvenzionale di restituzione di somme che assumeva dovute dalla banca in base a un verbale della Guardia di Finanza. La Corte d’appello aveva respinto il gravame, dichiarando nuove alcune domande e rilevando comunque la mancata prova del credito vantato dall’appellante. In Cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell’art. 345 c.p.c., sostenendo che in appello non vi fosse stata una modifica della domanda ma solo una diversa formulazione della medesima richiesta di revoca del decreto; 2) omesso esame di fatti decisivi e erronea valutazione del materiale probatorio quanto alla domanda riconvenzionale, assumendo che il verbale della Guardia di Finanza dimostrasse un credito del correntista verso la banca e che il conto interessato fosse proprio quello oggetto di causa; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per mancata considerazione della asserita non contestazione del verbale da parte della banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per carenza di interesse, perché la censura investiva la statuizione di novità delle domande in appello, che non aveva inciso causalmente sull’esito della lite, mentre non era stata effettivamente censurata la conferma del diniego di consulenza tecnica d’ufficio. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, osservando che la Corte d’appello aveva comunque esaminato il fatto storico allegato dal ricorrente, cioè il preteso credito risultante dal verbale della Guardia di Finanza, ritenendolo non provato; ha inoltre ribadito che il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di sindacare il mero apprezzamento delle prove e che la violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice ponga a base della decisione prove non introdotte dalle parti, non quando valuti diversamente le prove dedotte. È stata anche rilevata la carenza di autosufficienza del motivo relativo al verbale, non essendo stato trascritto il passaggio decisivo del documento. Il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato per la difesa in proprio del ricorrente; non incide sulla decisione di merito.

  • art. 50 T.U.B.

    Invocato dal ricorrente come norma sulla documentazione idonea per il ricorso monitorio.

  • art. 120 T.U.B.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla contestazione dei calcoli di interessi e alla dedotta violazione della disciplina sull’anatocismo.

  • art. 345 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta inammissibile perché non colpiva una statuizione decisiva della sentenza impugnata e difettava di interesse.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di rivalutare le prove o denunciare il mero cattivo apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o esercita poteri officiosi fuori dei casi consentiti; non quando valuti in modo diverso le prove offerte.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La censura è stata dichiarata inammissibile anche per difetto di autosufficienza, non essendo stato trascritto il contenuto rilevante del documento richiamato.

  • art. 633 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della contestazione sulla completezza della prova scritta posta a base del decreto ingiuntivo.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002

    Richiamato per l’ulteriore contributo unificato conseguente all’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura per violazione dell’art. 345 c.p.c. deve colpire una statuizione effettivamente decisiva della sentenza impugnata e non un rilievo privo di incidenza causale sull’esito della lite; in difetto di interesse, il motivo è inammissibile.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è utilizzabile per contestare l’omessa valutazione di singoli elementi istruttori, né per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o eserciti poteri officiosi fuori dei casi consentiti; non sussiste quando si lamenti che il giudice abbia attribuito maggior forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.
  • Chi deduce in cassazione un errore sul contenuto di un documento deve rispettare il principio di autosufficienza, trascrivendo o indicando con precisione il passaggio rilevante, poiché la Corte non può procedere a un esame diretto degli atti di causa.
  • La mancata contestazione di un documento non può supplire alla carenza di prova del fatto che il documento dovrebbe dimostrare, se il giudice di merito ha già ritenuto quel documento inidoneo a provare il credito azionato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto correnteMutuo
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneAmmortamento alla francese
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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