Cassazione Penale, Sentenza n. 35231/2024 del 19/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 18/01/2024 che aveva rigettato il reclamo avverso il diniego di liberazione anticipata per il periodo presofferto dal 20/04/2017 al 29/05/2019. Il ricorrente deduceva inosservanza/erronea applicazione dell'art. 54 Ord. pen. e carenze della motivazione: il Tribunale non avrebbe valutato puntualmente, semestre per semestre, la partecipazione del detenuto alle attività trattamentali e scolastiche; avrebbe usato in modo automatico fatti successivi (misure cautelari e condanne per reati in materia di stupefacenti commessi dopo il periodo richiesto) per escludere il beneficio; non avrebbe esaminato la domanda subordinata di riconoscimento della liberazione anticipata solo per alcuni semestri; inoltre i fatti negativi non sarebbero stati definitivamente accertati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale di Sorveglianza, che ha considerato la gravità dei reati in materia di stupefacenti per i quali il ricorrente è stato condannato in primo grado e ha ritenuto che tali fatti siano idonei a compromettere la partecipazione autentica all'opera di rieducazione anche rispetto ai semestri precedenti. La motivazione del Tribunale è stata giudicata logica e coerente; la questione attiene al merito e non è sindacabile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 54 Ordinamento penitenziario (Ord. pen.)
Disciplina la valutazione della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione ai fini della liberazione anticipata; richiede valutazione frazionata per semestri ma ammette che una condotta negativa di consistente gravità successiva possa influire sulla valutazione dei semestri anteriori se ragionevolmente indicativa di mancata adesione all'opera rieducativa.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Indica i motivi di impugnazione in Cassazione utilizzati dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la sintesi dei motivi di impugnazione in sede di redazione del ricorso; qui richiamata per la motivazione sintetica del ricorso.
Prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità, tra cui l'onere delle spese e il versamento alla cassa delle ammende, valutato equitativamente dalla Corte.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere la colpevolezza della parte nella determinazione della causa di inammissibilità e per giustificare comunque l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'ordinamento processuale penale.
Massime di principio
- La valutazione della liberazione anticipata va fatta semestre per semestre, ma una grave condotta successiva può retroagire nella valutazione dei periodi precedenti se dimostra la mancata o meramente apparente adesione al percorso rieducativo.
- La semplice partecipazione formale a corsi o attività non è sufficiente: il giudice valuta la genuinità dell'adesione; ricadute o nuovi reati sono indici forti di rifiuto di risocializzazione.
- Le valutazioni di merito del Tribunale di Sorveglianza sulla partecipazione al trattamento sono in larga parte insindacabili in Cassazione, salvo questioni di diritto o motivazione illogica/contraddittoria.
- La commissione di reati successivi non determina automaticamente l'esclusione del beneficio, ma se la gravità è consistente può legittimare il rigetto.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione si possono applicare oneri economici (spese processuali e ammenda); la buona fede della parte non elimina necessariamente tali oneri.
- Se un provvedimento non è stato notificato al difensore, i termini per impugnare non decorrono e l'irregolare decorrenza dei termini può determinare l'annullamento dei provvedimenti successivi.
Testo integrale
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