Cassazione Penale, Ordinanza n. 30591/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza di appello che ha confermato la condanna per evasione, deducendo: 1) l’erronea valutazione della sussistenza del reato, sostenendo in sostanza che la condotta non integrasse evasione; la Corte di cassazione rileva che il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato un quadro probatorio univoco e aveva ritenuto evasiva l’uscita dall’appartamento verso aree condominiali durante gli arresti domiciliari; 2) l’assenza dell’elemento soggettivo, ma anche su questo punto la Corte osserva che la precedente condanna per il medesimo delitto dimostrava la piena consapevolezza della condotta; 3) la mancata prognosi positiva per il riconoscimento delle sanzioni sostitutive, motivo ritenuto parimenti generico perché riferito in modo indistinto a tutte le pene sostitutive e non idoneo a escludere la pena pecuniaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità. Ha ritenuto che la sentenza di appello fosse sorretta da motivazione coerente e non efficacemente censurata: l’allontanamento dall’appartamento durante gli arresti domiciliari verso aree condominiali integra evasione, poiché il domicilio rilevante è limitato al solo interno dell’appartamento; inoltre, la precedente condanna per il medesimo reato è stata valorizzata quale indice della consapevolezza dell’illiceità della condotta. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La condotta di allontanarsi dal proprio appartamento, durante gli arresti domiciliari, anche solo per accedere ad aree condominiali, è stata ritenuta integrare il reato di evasione.
All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
È richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende solo quando non risulti l’assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di evasione, durante gli arresti domiciliari l’obbligo di permanenza si riferisce al solo interno dell’abitazione indicata nel provvedimento, sicché l’allontanamento verso spazi condominiali comuni può integrare il reato.
- Ai fini del dolo di evasione, la consapevolezza della situazione restrittiva e dell’illiceità dell’allontanamento può essere desunta anche da precedenti specifici per il medesimo reato.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a censure generiche o non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata, senza spiegare specificamente perché il ragionamento del giudice di merito sarebbe erroneo.
- La richiesta relativa alle sanzioni sostitutive deve essere specifica e riferita in modo coerente alla concreta pena irrogata; un motivo generico o non calibrato sulla pena applicata è inidoneo a scalfire la decisione.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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