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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4423/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Crisci impugnava la sentenza del Tribunale di Messina che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 674 c.p., deducendo due motivi: (1) violazione di norme processuali per non aver valutato la istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore inviata via PEC il 6/03/2024 prima dell'udienza del 7/03/2024; (2) violazione di legge per mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e generico: la documentazione prodotta non prova la tempestività della richiesta di rinvio né illustra i necessari elementi (data di ricezione del decreto che fissava l'udienza del riesame, specifiche ragioni che rendono essenziale la presenza del difensore, assenza di altro codifensore o di sostituto). Il secondo motivo è stato ritenuto anch'esso inammissibile per genericità, in quanto non è stata fornita una motivazione specifica e circostanziata sul carattere di tenuità della condotta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., senza che sia stata ritenuta colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 674 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato per cui l'imputato è stato condannato; la sentenza di merito lo ha ritenuto responsabile di tale fattispecie.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo che ne chiedeva l'applicazione perché generico e privo di specifica illustrativa del carattere di tenuità.

  • art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo del difensore di comunicare prontamente il legittimo impedimento per impegno professionale. La Corte ha richiamato l'interpretazione secondo cui la tempestività si valuta rispetto al momento in cui il difensore ha avuto conoscenza dell'impedimento e ha elencato i requisiti richiesti (prospettazione immediata, motivazione specifica, assenza di altro codifensore, impossibilità di sostituzione).

  • art. 102 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la sostituzione del difensore; richiamata dalla Corte come elemento che il difensore deve considerare e, se pertinente, spiegare l'impossibilità di avvalersi di un sostituto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte l'ha applicata per condannare Crisci al pagamento delle spese processuali.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186

    Richiamata in relazione alla sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende; la Corte ha valutato che, nonostante l'inammissibilità, non sussiste colpa rilevante e ha comunque disposto un versamento equitativo di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La comunicazione del legittimo impedimento del difensore deve essere tempestiva rispetto al momento in cui il difensore conosce l'impedimento; non è sufficiente produrre la fissazione dell'udienza nell'altro procedimento senza dimostrare la data di ricezione o la tempestività della richiesta di rinvio.
  • Perché un rinvio per legittimo impedimento sia accolto, il difensore deve specificare: a) l'impedimento appena è conosciuto; b) le ragioni che rendono essenziale la sua presenza nell'altro procedimento; c) l'assenza di altro codifensore; d) l'impossibilità di avvalersi di un sostituto.
  • Le doglianze sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità richiedono una motivazione specifica e circostanziata sulla minima offensività del fatto; argomentazioni generiche sono inammissibili.
  • I ricorsi per cassazione vagliati con motivi generici o privi di prova documentale della tempestività o del fondamento giuridico sono facilmente dichiarati inammissibili, con conseguente condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
  • In caso di dubbi procedurali relativi a comunicazioni via PEC o fax è fondamentale conservare e produrre prova temporale certa (data di ricezione) per dimostrare la tempestività delle istanze processuali.

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