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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09740/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all'anno d'imposta 2006, notificato a una persona fisica che aveva rivestito la carica di legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta. Il giudice tributario di merito aveva ritenuto che il destinatario dell'atto non fosse legittimato passivo, osservando che le pretese erariali riguardavano l'associazione e che, nel periodo considerato, il legale rappresentante era un soggetto diverso. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando la violazione/falsa applicazione dell'art. 38 c.c., sostenendo che, per i debiti d'imposta dell'associazione non riconosciuta, risponde solidalmente il soggetto che, nel periodo di relativa investitura, abbia effettivamente diretto la gestione complessiva dell'ente; nel caso concreto, la persona fisica destinataria dell'avviso era il soggetto che aveva effettivamente gestito l'ente nel periodo d'imposta considerato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso la responsabilità fiscale della persona fisica sulla base di una qualificazione della lite in termini di legittimazione passiva, precisando che, per le associazioni non riconosciute, in materia di debiti d'imposta, risponde solidalmente il soggetto che abbia effettivamente diretto la gestione dell'ente nel periodo di investitura.

Norme richiamate

  • art. 38 c.c.

    Per le associazioni non riconosciute, ai fini dei debiti d'imposta sorti ex lege, risponde solidalmente, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto che abbia effettivamente diretto la gestione complessiva dell'ente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nelle associazioni non riconosciute, la responsabilità per i debiti tributari non dipende soltanto dalla formale carica rivestita, ma dal concreto esercizio della direzione e gestione dell'ente nel periodo d'imposta rilevante.
  • Per i debiti d'imposta sorti ex lege, il criterio dell'art. 38 c.c. opera in funzione di garanzia dell'erario, sicché il soggetto che abbia effettivamente gestito l'associazione risponde solidalmente del tributo non corrisposto e delle sanzioni riferite al periodo della sua investitura.
  • In presenza di un avviso di accertamento emesso nei confronti del soggetto che ha gestito l'associazione non riconosciuta, il giudice non può escluderne la riferibilità passiva solo richiamando la distinzione tra ente e persona fisica o ragionando con categorie proprie delle società commerciali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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