Cassazione Penale, Sentenza n. 18215/2026 del 20/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per omessa e carente motivazione circa la richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.). Nel giudizio di merito Cordero era stato ritenuto responsabile del porto di un coltello a serramanico rinvenuto nella sua autovettura (accertato il 21/07/2023) e il Tribunale aveva riconosciuto l'attenuante della lieve entità ai sensi dell'art. 4, comma 3, parte II, legge n. 110/1975, infliggendo 800 euro di ammenda. La difesa aveva chiesto, in via principale, il non punibilità ex art. 131-bis; la Corte di legittimità ha ritenuto che il Tribunale non si sia pronunciato né abbia motivato adeguatamente sul punto, pur essendo tenuto a valutare le modalità della condotta, l'esiguità del danno e del pericolo, l'entità della violazione e il bisogno di pena (anche alla luce della modifica introdotta dal d.lgs. n.150/2022).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato per vizio di motivazione con riguardo alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale motivo e ha disposto il rinvio al Tribunale di Cagliari per un nuovo giudizio esclusivamente sul punto relativo all'applicazione (o meno) dell'art. 131-bis, con indicazione che il giudice di merito deve motivare espressamente la valutazione sulla particolare tenuità del fatto tenendo conto delle modalità della condotta, dell'entità del danno/pericolo, dell'assenza di abitualità e della condotta successiva.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, parte II, legge n. 110 del 1975
Usata per riconoscere l'attenuante della lieve entità nel porto di oggetti atti ad offendere; il Tribunale l'ha applicata ritenendo limitata la rilevanza penale del fatto
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito dovesse valutare e motivare espressamente l'applicabilità di tale causa rispetto alle modalità della condotta, alla gravità, all'entità del danno/pericolo e al bisogno di pena
art. 133, comma primo, cod. pen.
Richiamato come criterio per valutare la gravità del fatto e il bisogno di pena, elementi rilevanti anche nella valutazione della particolare tenuità
Considerato per il principio secondo cui nella valutazione della particolare tenuità va anche considerata la condotta successiva all'evento, ampliando i parametri di valutazione del giudice
Massime di principio
- Se la difesa chiede l'applicazione dell'art. 131-bis, il giudice è tenuto a pronunciarsi espressamente e a motivare la decisione; l'omissione configura vizio motivazionale idoneo all'annullamento e al rinvio.
- Il riconoscimento di un'attenuante di lieve entità (es. art. 4, comma 3, L.110/1975) non esonera il giudice dall'esaminare la richiesta di non punibilità per particolare tenuità: le due categorie sono distinte e il giudice deve spiegare perché si ritiene applicabile una ma non l'altra.
- Nella valutazione della particolare tenuità vanno considerati, in concreto, le modalità della condotta (posizione dell'arma, contesto, eventuale pericolo), l'entità del danno o del pericolo causato, l'assenza di abitualità e il comportamento successivo dell'imputato.
- La modifica normativa del 2022 implica che anche la condotta post-evento può influire sulla decisione di non punibilità; i giudici devono quindi valutare eventuali elementi successivi alla condotta antigiuridica.
- La mancata motivazione su un punto specificamente dedotto in gravame può essere sanata solo con la rinnovazione del giudizio sul punto da parte del giudice di merito, salvo che il rigetto emerga chiaramente dalla struttura argomentativa complessiva della sentenza.
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