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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24711/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna il rigetto del reclamo avverso il diniego della Direzione della Casa circondariale di Sassari di ammetterlo all'acquisto, al sopravvitto, di farina e lievito. Denuncia discriminazione rispetto ad altri detenuti (in altre carceri, in regime ordinario o in 41-bis) ai quali tali acquisti sarebbero consentiti, violazione del diritto soggettivo all'alimentazione e del principio rieducativo ex art. 27, comma 3 Cost., nonché ingiusta vessazione e contenuto afflittivo della misura.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittimo il divieto di acquisto di farina e lievito quale misura adottata per obiettive esigenze di ordine e sicurezza (riferendosi alla infiammabilità e alle non essenzialità dei prodotti). Ha avuto rilievo anche che il detenuto beneficia del vitto conforme alle tabelle nutrizionali ministeriali, può acquistare altri alimenti, e ricevere pacchi postali con generi alimentari. Le differenze di disciplina tra istituti non costituiscono automaticamente discriminazione; il ricorrente non ha fornito prove della presunta deroga concessa ad altri detenuti nella stessa Casa circondariale. Conseguentemente il ricorso è infondato e Pesce è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) - art. 41-bis

    Il regime differenziato ex art. 41-bis è richiamato come contesto fattuale per le diverse categorie di detenuti; non impedisce alle amministrazioni penitenziarie di adottare misure organizzative diverse tra istituti per ragioni di sicurezza.

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 - artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b)

    Stabiliscono il rimedio giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza per le posizioni qualificabili come "diritto" quando da condotte amministrative derivi al detenuto un attuale e grave pregiudizio; il sindacato giudiziario è limitato ai vizi di legittimità e alla ragionevolezza/proporzionalità della scelta amministrativa.

  • Costituzione - art. 27, comma 3

    Rilevato dal ricorrente per il principio rieducativo; la Corte tuttavia ricorda che misure trattamentali afflittive sono sindacabili se irragionevoli o sproporzionate rispetto al principio rieducativo.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2018

    Richiamata in merito al principio che limitazioni trattamentali eccessivamente afflittive possono essere contrarie al senso di umanità; utile quale parametro di giudizio sulla ragionevolezza delle misure amministrative.

  • Codice di procedura penale - art. 616, comma 1, primo periodo

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Le amministrazioni penitenziarie possono adottare divieti di acquisto o restrizioni su beni non essenziali per ragioni di ordine e sicurezza; tali misure sono legittime se rispettano i criteri di ragionevolezza e proporzionalità e non ledono il diritto all'alimentazione e alla salute.
  • Differenze di disciplina tra diversi istituti penitenziari non costituiscono automaticamente discriminazione: occorre dimostrare che la diversità di trattamento sia ingiustificata e non motivata da esigenze concrete di contesto o di sicurezza.
  • Il detenuto che lamenta discriminazione ha l'onere probatorio di fornire documentazione che attesti trattamenti più favorevoli concessi ad altri nelle medesime condizioni o nello stesso istituto.
  • Il sindacato giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza è limitato a verificare legittimità, ragionevolezza e proporzionalità dell'atto amministrativo; non sostituisce il giudizio di merito dell'amministrazione sull'opportunità organizzativa.
  • Per ottenere rimozione di un divieto è utile dimostrare un pregiudizio attuale e grave, l'irragionevolezza della misura (ad es. quando il divieto leda il diritto all'alimentazione assicurata dalle tabelle ministeriali) o l'esistenza di alternative meno afflittive che garantiscano sicurezza e dignità.

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