Cassazione Penale, Sentenza n. 24711/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il rigetto del reclamo avverso il diniego della Direzione della Casa circondariale di Sassari di ammetterlo all'acquisto, al sopravvitto, di farina e lievito. Denuncia discriminazione rispetto ad altri detenuti (in altre carceri, in regime ordinario o in 41-bis) ai quali tali acquisti sarebbero consentiti, violazione del diritto soggettivo all'alimentazione e del principio rieducativo ex art. 27, comma 3 Cost., nonché ingiusta vessazione e contenuto afflittivo della misura.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittimo il divieto di acquisto di farina e lievito quale misura adottata per obiettive esigenze di ordine e sicurezza (riferendosi alla infiammabilità e alle non essenzialità dei prodotti). Ha avuto rilievo anche che il detenuto beneficia del vitto conforme alle tabelle nutrizionali ministeriali, può acquistare altri alimenti, e ricevere pacchi postali con generi alimentari. Le differenze di disciplina tra istituti non costituiscono automaticamente discriminazione; il ricorrente non ha fornito prove della presunta deroga concessa ad altri detenuti nella stessa Casa circondariale. Conseguentemente il ricorso è infondato e Pesce è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, c.p.p.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) - art. 41-bis
Il regime differenziato ex art. 41-bis è richiamato come contesto fattuale per le diverse categorie di detenuti; non impedisce alle amministrazioni penitenziarie di adottare misure organizzative diverse tra istituti per ragioni di sicurezza.
Legge 26 luglio 1975, n. 354 - artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b)
Stabiliscono il rimedio giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza per le posizioni qualificabili come "diritto" quando da condotte amministrative derivi al detenuto un attuale e grave pregiudizio; il sindacato giudiziario è limitato ai vizi di legittimità e alla ragionevolezza/proporzionalità della scelta amministrativa.
Costituzione - art. 27, comma 3
Rilevato dal ricorrente per il principio rieducativo; la Corte tuttavia ricorda che misure trattamentali afflittive sono sindacabili se irragionevoli o sproporzionate rispetto al principio rieducativo.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2018
Richiamata in merito al principio che limitazioni trattamentali eccessivamente afflittive possono essere contrarie al senso di umanità; utile quale parametro di giudizio sulla ragionevolezza delle misure amministrative.
Codice di procedura penale - art. 616, comma 1, primo periodo
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le amministrazioni penitenziarie possono adottare divieti di acquisto o restrizioni su beni non essenziali per ragioni di ordine e sicurezza; tali misure sono legittime se rispettano i criteri di ragionevolezza e proporzionalità e non ledono il diritto all'alimentazione e alla salute.
- Differenze di disciplina tra diversi istituti penitenziari non costituiscono automaticamente discriminazione: occorre dimostrare che la diversità di trattamento sia ingiustificata e non motivata da esigenze concrete di contesto o di sicurezza.
- Il detenuto che lamenta discriminazione ha l'onere probatorio di fornire documentazione che attesti trattamenti più favorevoli concessi ad altri nelle medesime condizioni o nello stesso istituto.
- Il sindacato giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza è limitato a verificare legittimità, ragionevolezza e proporzionalità dell'atto amministrativo; non sostituisce il giudizio di merito dell'amministrazione sull'opportunità organizzativa.
- Per ottenere rimozione di un divieto è utile dimostrare un pregiudizio attuale e grave, l'irragionevolezza della misura (ad es. quando il divieto leda il diritto all'alimentazione assicurata dalle tabelle ministeriali) o l'esistenza di alternative meno afflittive che garantiscano sicurezza e dignità.
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