Ordinanza n. 705/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A9 ORDINANZA INGIUNZIONE N° 37 DEL 02/02/2026 DEL COMUNE DI MELITO DI NAPOLI - SETTORE VII, CONTENENTE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 20.000,00 A TITOLO DI PAGAMENTO DI SANZIONE PECUNIARIA PER OPERE ABUSIVE EX ART. 31 COMMA IV BIS D.P.R. 380/01
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza-ingiunzione comunale di pagamento di € 20.000,00 quale sanzione pecuniaria per opere abusive
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, l’ordinanza-ingiunzione con cui il Comune le ha intimato il pagamento di € 20.000,00 ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001. In sede cautelare ha contestato, in particolare, l’applicazione della sanzione nella misura massima edittale. Il TAR ha ritenuto necessario, ai fini della valutazione del fumus boni iuris, acquisire chiarimenti documentati sulla tipologia di edilizia residenziale pubblica cui afferiscono gli edifici interessati.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza-ingiunzione impugnata. Quanto al fumus boni iuris, ha disposto un incombente istruttorio a carico del Comune, onerandolo del deposito, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, di una relazione documentata sulla tipologia di edilizia residenziale pubblica relativa agli edifici interessati. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio è stato ritenuto sussistente in ragione delle condizioni economiche della ricorrente, dedotte e documentate mediante il modello ISEE. Il giudizio di merito è stato rinviato alla seconda udienza pubblica del mese di febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa della sanzione pecuniaria per opere abusive oggetto dell’ordinanza-ingiunzione; il testo non espone una decisione definitiva sulla corretta applicazione della disposizione.
Disciplina la tutela cautelare richiesta dalla ricorrente; il TAR ha ravvisato sia il fumus, da approfondire mediante istruttoria, sia il periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, la contestazione dell’applicazione della sanzione pecuniaria edilizia nella misura massima può integrare un fumus boni iuris sufficiente a giustificare la sospensione dell’atto, quando la corretta individuazione della fattispecie richieda ulteriori accertamenti istruttori sulla tipologia degli edifici interessati.
- Il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio a carico dell’amministrazione, chiedendo una relazione documentata su elementi rilevanti per la verifica della legittimità della sanzione, e sospendere medio tempore l’efficacia del provvedimento impugnato.
- Ai fini del periculum in mora relativo a una sanzione pecuniaria, le condizioni economiche del destinatario possono essere provate mediante documentazione relativa alla situazione reddituale e patrimoniale, quale il modello ISEE.
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