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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36277/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Castronuovo impugna la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in giudizio abbreviato, confermava la condanna inflitta dal Tribunale di Ancona per il reato di ricettazione di un assegno circolare di provenienza furtiva. Deduce: (1) nullità e violazione di legge per non astensione del giudice dopo la revoca dell'ammissione alla messa alla prova (presunta conoscenza dei fatti); (2) vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione della responsabilità penale, sostenendo di aver trovato l'assegno per terra e quindi di non avere il dolo, o in subordine che la condotta dovesse essere qualificata come reato contravvenzionale (art. 712 o art. 647 cod. pen. menzionati dal ricorrente); (3) vizio di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche e nella quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sulla questione processuale ha richiamato il principio per cui l'inosservanza dell'art. 34 cod. proc. pen. non determina la nullità della decisione in sede di gravame ma è materia di ricusazione ai sensi dell'art. 37; la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente è stata ritenuta irrilevante perché non era stata richiesta la ricusazione nel merito. Quanto al merito, la Corte ha confermato che i giudici di merito hanno logicamente ritenuto non veritiera la versione del ritrovamento casuale e che il possesso ingiustificato di un bene di provenienza illecita consente di ritenere il dolo per ricettazione, escludendo la fattispecie contravvenzionale. Ha inoltre ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche e congrua la pena inflitta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 34 cod. proc. pen.

    L'inosservanza delle disposizioni di questo articolo non produce, in sede di gravame, la nullità della decisione ma può costituire motivo di ricusazione del giudice; pertanto la censura basata su tale inosservanza è manifestamente infondata se non si è tempestivamente chiesta la ricusazione

  • art. 37, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Stabilisce la facoltà di ricusazione del giudice nei casi previsti; la Corte ha richiamato questa norma per dire che il rimedio processuale corretto è la ricusazione e non la nullità in sede di impugnazione

  • art. 712 cod. pen.

    Menzionata dal ricorrente come possibile qualificazione contravvenzionale; la Corte ha ritenuto che la mancanza di plausibile giustificazione per il possesso esclude tale qualificazione e rende applicabile la fattispecie più grave di ricettazione

  • art. 647 cod. pen.

    Citato dal ricorrente come alternativa nella qualificazione del fatto; la Corte ha comunque confermato l'applicazione della norma più grave in relazione alla ricettazione in presenza di possesso ingiustificato

  • art. 125, comma 3, cod. pen.

    Richiamato in tema di motivazione della pena: quando la pena non si discosta eccessivamente dai minimi edittali, la motivazione è adeguata anche se utilizza formule generiche come 'pena congrua' o simili

  • art. 133 cod. pen.

    Indica gli elementi valutabili ai fini delle attenuanti generiche; la Corte ha osservato che il giudice di merito può basare la decisione su uno solo degli elementi previsti e ritenere prevalente tale elemento per negare le attenuanti

Massime di principio

  • L'inosservanza di norme che impongono l'astensione del giudice non produce automaticamente la nullità della sentenza in sede di impugnazione: il rimedio corretto, se previsto tempestivamente, è la ricusazione ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen.
  • Le questioni di merito (valutazione della credibilità delle versioni e apporto probatorio) non sono rivedibili in Cassazione se la motivazione dei giudici di merito non risulta illogica o contraddittoria.
  • Il possesso di beni provenienti da reato, se non accompagnato da una plausibile giustificazione, può essere ritenuto indice di consapevolezza della provenienza illecita e integra il dolo richiesto per il reato di ricettazione, escludendo talvolta la qualificazione contravvenzionale.
  • Nel caso di oggetti smarriti che conservano segni esteriori di legittimo possesso (assegni, carte di credito, ecc.), lo smarrimento non estingue il potere materiale del legittimo titolare; l'impossessarsi e la successiva circolazione possono integrare rispettivamente furto e ricettazione per i successivi possessori.
  • Ai fini del riconoscimento o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice prenda in esame l'elemento tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen. che ritiene prevalente; anche un solo elemento può giustificare il diniego.
  • Nella determinazione della pena, se la sanzione non si discosta in misura significativa dai minimi edittali, formule generiche nella motivazione (es. 'pena congrua') possono essere ritenute sufficienti purché complessivamente la motivazione risulti adeguata.

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