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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22225/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Billizzi, collaboratore di giustizia sottoposto a programma di protezione, aveva chiesto la liberazione condizionale ai sensi degli artt. 176 cod. pen. e 16-nonies legge n. 82/1991 allegando attività di volontariato, versamenti a favore di vittime della mafia e l'assenza di risorse per risarcimenti. Il Tribunale di sorveglianza rigettò l'istanza ritenendo che non vi fosse un "sicuro ravvedimento", soprattutto per la scarsa azione riparatoria, l'assenza di attività lavorativa e la remota scadenza del fine pena. La Corte di cassazione ha ritenuto viziata la motivazione del Tribunale perché non ha valutato adeguatamente la globalità degli elementi positivi prodotti, non ha approfondito le ragioni concrete dell'assenza di lavoro (legate alle limitazioni del programma di protezione e all'impossibilità di avere nuove generalità), ha dato rilievo illogico e non spiegato al fatto che i versamenti provenissero da indennità statali e non ha acquisito chiarimenti sulla natura dell'attività di volontariato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il provvedimento al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo esame. Il giudice di rinvio dovrà motivare in modo congruo e completo valutando la totalità degli elementi positivi (ampiezza e qualità della collaborazione, durata e regolarità della condotta in detenzione domiciliare, attività sociali/di volontariato, eventuale impossibilità oggettiva di svolgere attività lavorativa in ragione del programma di protezione) e spiegare perché tali elementi non siano sufficienti a provare il "sicuro ravvedimento"; dovrà inoltre valutare le attività riparatorie in rapporto alle disponibilità effettive del ricorrente e approfondire le informazioni mancanti sul volontariato e sulle ragioni della mancanza di lavoro.

Norme richiamate

  • art. 176 cod. pen.

    Norma che disciplina la liberazione condizionale; la Corte richiama l'esigenza che il giudice valuti il requisito del "sicuro ravvedimento" tramite l'analisi complessiva dei comportamenti tenuti in esecuzione della pena (condotta, attività lavorativa, sociale e di reinserimento)

  • art. 16-nonies, legge n. 82 del 15 marzo 1991

    Previsione relativa alla disciplina dei benefici per i collaboratori di giustizia sottoposti a programma di protezione; la Corte precisa che l'agevolazione riguarda le condizioni di ammissibilità ma non esonera dall'accertamento del ravvedimento e della rieducazione stabile

  • art. 7, legge n. 203 del 1991

    Richiamato nel dispositivo di cumulo delle condanne in relazione alle aggravanti applicate ai reati di mafia; nella sentenza è parte della descrizione della gravità dei reati commessi dall'interessato

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme richiamate quale criterio di impugnazione in cassazione (vizi di motivazione e inosservanza/erronea applicazione di norme), usate dal ricorrente per fondare il motivo di cassazione

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti della motivazione che la parte ricorrente chiede siano rispettati; la Corte sottolinea la necessità di motivazioni non apparenti e non contraddittorie, specialmente quando si rigetta la liberazione condizionale

Massime di principio

  • La valutazione del "sicuro ravvedimento" deve essere globale: il giudice deve considerare insieme durata/qualità della collaborazione, condotta in esecuzione della pena, attività lavorative, di studio o sociali e rapporti familiari, senza sovrastimare singoli elementi negativi.
  • Per i collaboratori sottoposti a programma di protezione, l'assenza di attività lavorativa non può essere automaticamente valorizzata negativamente: il Tribunale deve accertare e motivare se tale assenza sia dovuta a condizioni oggettive connesse alla protezione (assenza di nuove generalità, rischio per l'incolumità, limitazioni di movimento).
  • Le iniziative riparatorie (versamenti, adozioni a distanza, volontariato) vanno valutate in rapporto alle effettive disponibilità economiche e alla natura delle attività svolte; la loro esiguità numerica non è di per sé decisiva se giustificata dalle limitate risorse del soggetto.
  • Il giudice che nega la liberazione condizionale deve fornire una motivazione specifica e non generica che spieghi perché, nonostante gli elementi positivi prodotti, non si ritenga attecchito un percorso di revisione critica delle scelte criminali.
  • In caso di carenze istruttorie o di elementi non chiariti (es. natura del volontariato, provenienza delle risorse, ragioni dell'assenza di lavoro), il Tribunale deve utilizzare i suoi poteri istruttori per acquisire chiarimenti prima di decidere negativamente.

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