Cassazione Civile, Ordinanza n. 04386/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008 notificati al legale rappresentante pro tempore di un circolo culturale, dopo che l’ente era stato formalmente estinto con atto notarile del 21 dicembre 2011. In primo grado i ricorsi del contribuente erano stati accolti; in appello l’Ufficio aveva contestato sia la decisione per asserita ultrapetizione, sia il merito, sostenendo che dagli atti risultava la concreta attività negoziale svolta dal rappresentante per conto dell’associazione e che, in materia tributaria, la responsabilità personale e solidale del rappresentante/gestore poteva essere affermata sulla base del ruolo effettivamente svolto e non della sola carica formale. Nel ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice di primo grado deciso su una questione non devoluta dal contribuente; 2) nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., per non avere la CTR valorizzato la prova documentale dell’attività svolta dal legale rappresentante e per avere errato nel riparto dell’onere probatorio, applicando in modo non corretto anche il principio di acquisizione probatoria.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo insussistente la dedotta ultrapetizione: la questione dell’estinzione dell’ente e della riferibilità della pretesa fiscale al rappresentante era già compresa nel thema decidendum e il giudice di merito poteva adottare una qualificazione giuridica autonoma delle deduzioni. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, in materia di debiti d’imposta di associazioni non riconosciute, il giudice regionale aveva applicato un criterio probatorio proprio delle obbligazioni negoziali e non aveva considerato che, a fronte della prova della qualità di rappresentante/gestore dell’ente, incombeva sul chiamato a rispondere dimostrare la propria estraneità alla gestione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Il vizio di ultrapetizione sussiste solo quando il giudice attribuisca un bene della vita diverso da quello richiesto o pronunci su questioni estranee al thema decidendum; non vi è violazione se la questione è tacitamente compresa o comunque connessa alle domande ed eccezioni proposte.
Il giudice deve valutare le prove acquisite agli atti secondo il principio di acquisizione, senza rilevanza della loro provenienza soggettiva.
In ambito tributario, la responsabilità personale e solidale del soggetto che ha agito per l’associazione non riconosciuta va apprezzata tenendo conto della gestione concreta dell’ente e, se è provata la qualità di rappresentante o gestore, il chiamato a rispondere deve dimostrare la propria estraneità alla gestione; non basta la sola carica formale.
La regola sull’onere della prova va applicata tenendo conto della diversa natura dell’obbligazione: nelle obbligazioni ex lege l’onere è ripartito in modo diverso rispetto alle obbligazioni negoziali.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per violazione delle norme processuali invocate.
Massime di principio
- Il vizio di ultrapetizione non ricorre quando il giudice di merito si limita a dare una diversa qualificazione giuridica a fatti e questioni già compresi nel thema decidendum, senza attribuire un bene della vita diverso da quello domandato.
- In materia tributaria relativa ad associazioni non riconosciute, la responsabilità del rappresentante/gestore non si esaurisce nella prova della sola carica formale: occorre valorizzare la concreta partecipazione alla gestione dell’ente e, una volta provata tale qualità, spetta al chiamato a rispondere dimostrare la propria estraneità.
- Il principio di acquisizione probatoria impone di valutare tutte le risultanze istruttorie comunque acquisite, senza che la parte da cui provengono le prove ne condizioni la rilevanza.
- Nelle obbligazioni ex lege l’onere della prova può essere ripartito diversamente rispetto alle obbligazioni di fonte negoziale, con possibile spostamento sul convenuto dell’onere di provare fatti impeditivi o esimenti.
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