Cassazione Penale, Sentenza n. 17820/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma del 12/10/2023, con cui era stato accolto l'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del G.i.p. del 12/06/2023 che aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari. La censura principale è stata il vizio di motivazione per la mancata valutazione del comportamento tenuto durante gli arresti domiciliari e l'omessa indicazione delle ragioni per cui, nonostante la positiva esecuzione della misura domiciliare, questa non potesse essere ritenuta idonea se integrata con le procedure di controllo previste dall'art. 275-bis cod. proc. pen.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il G.i.p. del Tribunale di Roma, con ordinanza del 15/01/2024 (prodotta dalla difesa), ha infatti sostituito la misura degli arresti domiciliari con l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, misura non detentiva più favorevole rispetto agli arresti domiciliari. Poiché l'accoglimento del ricorso non avrebbe potuto assicurare al ricorrente un risultato più favorevole rispetto al nuovo provvedimento, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato esonerato dalle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma sostanziale che punisce traffico e detenzione di sostanze stupefacenti; i fatti per cui è contestato il LAI sono ascritti in relazione a questa disposizione
Codice di procedura penale, art. 275-bis
Riferimento alle procedure di controllo applicabili all'esecuzione di misure cautelari non detentive; nella sentenza la difesa aveva sostenuto che, integrando la misura domiciliare con tali procedure di controllo, la detenzione domiciliare sarebbe stata compatibile e motivata
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione di una misura cautelare più favorevole rende inammissibile il ricorso che mira a ottenere una misura meno favorevole: il ricorrente deve conservare un interesse concreto e attuale al provvedimento impugnato.
- Il ricorrente che contesta carenze motivazionali (es. mancata valutazione del comportamento durante la misura) deve dimostrare che l'accoglimento del ricorso possa tradursi in un vantaggio concreto rispetto alla situazione emergente da eventuali provvedimenti successivi.
- La difesa deve segnalare tempestivamente al giudice l'insorgenza di provvedimenti sopravvenuti e può chiedere la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse; ciò può comportare l'esonero dalle spese processuali.
- Le censure sulla motivazione restano rilevanti se il nuovo provvedimento sopravvenuto non sia più favorevole del precedente; in caso contrario sono teoriche e non sostanzialmente idonee a mantenere vivo l'interesse all'impugnazione.
- In situazioni con più provvedimenti cautelari successivi è opportuno valutare sia la tempestività dell'impugnazione sia l'effettivo beneficio pratico derivante dall'eventuale accoglimento: se non vi è vantaggio concreto, il ricorso rischia l'inammissibilità.
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