Cassazione Penale, Ordinanza n. 36657/2026 del 19/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 416 c.p. e di plurime ipotesi di cui all'art. 512-bis c.p., ha impugnato la sentenza del 1° dicembre 2025 della Corte d'appello di Bari, resa in sede di rinvio dopo l'annullamento disposto dalla Cassazione con sentenza n. 19337 del 10 aprile 2025. La Corte territoriale aveva riformato la sentenza del GUP del Tribunale di Foggia del 19 giugno 2023, riconoscendo le attenuanti generiche prevalenti e rideterminando la pena in due anni e due mesi di reclusione, confermando nel resto. Con un unico motivo, deducendo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 133, 81 e 62-bis c.p., il ricorrente ha sostenuto che il giudice del rinvio non avrebbe rispettato i principi della precedente sentenza di annullamento, che aveva limitato il rinvio agli aumenti per la continuazione. In particolare, contestava la determinazione degli aumenti relativi ai singoli reati continuati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha rilevato che il precedente annullamento aveva riguardato soltanto gli aumenti di pena per la continuazione e che, essendo le attenuanti generiche state riconosciute per ragioni soggettive legate al comportamento processuale, la loro incidenza doveva essere valutata rispetto a tutti i reati unificati dalla continuazione. La Corte d'appello, attenendosi a tale perimetro, aveva motivato in modo logico gli aumenti per i singoli reati considerando la gravità delle contestazioni e determinando conseguentemente la pena finale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi un'assenza di colpa nella causa d'inammissibilità.
Norme richiamate
ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 416 cod.pen.
La disposizione è indicata quale titolo di reato per il quale è stata affermata la responsabilità dell'imputato; la decisione non ne sviluppa un'interpretazione.
ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 416 cod.pen. e di plurime ipotesi del reato di cui all'art. 512 bis cod.pen.
La disposizione è indicata quale titolo delle plurime ipotesi delittuose contestate; la decisione non ne sviluppa un'interpretazione.
la Corte d'appello di Bari, muovendosi nel perimetro di quanto statuito dalla sentenza rescindente, con motivazione logica ha determinato l'aumento per la continuazione per i singoli reati, puntualmente motivando detto aumento tenuto conto della gravità delle singole contestazioni e così pervenendo alla determinazione della pena finale.
La gravità delle singole contestazioni costituisce criterio rilevante per motivare la determinazione degli aumenti di pena per i reati in continuazione.
la Corte d'appello di Bari, muovendosi nel perimetro di quanto statuito dalla sentenza rescindente, con motivazione logica ha determinato l'aumento per la continuazione per i singoli reati, puntualmente motivando detto aumento tenuto conto della gravità delle singole contestazioni e così pervenendo alla determinazione della pena finale.
Nel determinare la pena per il reato continuato, il giudice deve motivare gli aumenti riferiti ai singoli reati, anche considerando la gravità delle relative contestazioni.
Nella specie la concessione delle circostanze attenuanti generiche al Perrotta era stata motivata con ragioni prettamente soggettive relative al buon comportamento processuale cosicché il giudizio doveva essere riferito a tutti i fatti avvinti dalla continuazione e quindi andava apprezzata l'incidenza delle circostanze attenuanti ritenute prevalenti anche per i reati in continuazione.
Quando le attenuanti generiche sono riconosciute per ragioni soggettive, la loro incidenza deve essere valutata con riferimento a tutti i fatti unificati dalla continuazione, compresi i reati satellite.
art. 606, lett. b) ed e), c.p.p.
Con un unico motivo deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 133, 81, 62 bis cod.pen. assumendo che il giudice del rinvio non si é attenuto ai principi dettati dalla sentenza della Corte di cassazione citata.
Il ricorso per cassazione è stato proposto deducendo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
La declaratoria d'inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa d'inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.
Massime di principio
- Quando le attenuanti generiche sono riconosciute per ragioni soggettive riferibili alla persona dell'imputato, la loro incidenza deve essere valutata con riguardo a tutti i reati unificati dalla continuazione, inclusi i reati satellite.
- Nel giudizio di rinvio circoscritto alla rideterminazione degli aumenti per la continuazione, il giudice deve rispettare il perimetro fissato dalla sentenza rescindente e motivare gli aumenti relativi ai singoli reati, anche in rapporto alla gravità delle singole contestazioni.
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