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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2139/2020 del 30/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità doganale)

La controversia

Per importazioni effettuate nel 2010 di elementi di fissaggio in acciaio inossidabile, la società importatrice aveva fruito della preferenza tariffaria dichiarando origine filippina. L’Agenzia delle dogane, sulla base di indagini svolte con la collaborazione dell’OLAF e delle autorità filippine, ha revocato la preferenza, ritenendo che le merci fossero originarie di Taiwan e fossero state semplicemente trasbordate nelle Filippine, senza una lavorazione idonea a conferire l’origine preferenziale. Ha quindi richiesto i dazi, compreso il dazio antidumping del 23,6%, e irrogato sanzioni. La Commissione tributaria provinciale di Milano ha respinto i ricorsi dell’importatore e del rappresentante indiretto; la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha respinto gli appelli e accolto il ricorso incidentale dell’Ufficio quanto a un atto sanzionatorio, dichiarando cessata la materia del contendere su tale atto. In Cassazione l’importatore ha proposto sei motivi: (1) motivazione carente e illogica sulla coincidenza delle merci e sull’esistenza del transhipment, anche per mancata produzione del rapporto finale OLAF; (2) violazione delle regole sull’origine, sostenendo che la dicitura “Made in Taiwan” non dimostrasse l’origine taiwanese né la produzione o trasformazione a Taiwan; (3) illegittima applicazione del dazio antidumping del 23,6% al prezzo d’importazione in Italia, anziché al prezzo di esportazione da Taiwan, e asserita applicazione retroattiva della disciplina antidumping; (4) omessa o contraddittoria valutazione della buona fede, dei rapporti con i fornitori taiwanesi, delle informazioni pubblicate e della valenza probatoria degli atti OLAF, con dedotta violazione dell’art. 220 C.D.C.; (5) insussistenza dei presupposti soggettivi delle sanzioni e irrilevanza dell’origine ai fini dell’art. 303 T.U.L.D., anche in relazione alla modifica normativa del 2012; (6) motivazione insufficiente sulla sproporzione delle sanzioni e contestazione del criterio di cumulo, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per la doppia conforme e, quanto alla valutazione delle prove, infondato: la relazione finale OLAF ha valore probatorio e sono utilizzabili anche gli altri elementi acquisiti nel corso delle indagini; la censura sollecitava comunque una nuova valutazione del merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, contestava l’accertamento fattuale dell’origine taiwanese. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte diretta contro la ricostruzione dei fatti e infondato quanto alla dedotta retroattività: le disposizioni antidumping richiamate erano anteriori alle importazioni del 2010; la menzione del regolamento del 2013 era solo argomentativa e tale regolamento non disciplinava la fattispecie. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata individuazione di fatti storici decisivi omessi e, quanto alla buona fede, infondato: una volta dimostrata l’irregolarità delle certificazioni, spetta al dichiarante provare cumulativamente i presupposti dell’esenzione dal recupero a posteriori, tra cui l’errore imputabile alle autorità doganali e non riconoscibile con l’ordinaria diligenza; la CTR aveva escluso tali presupposti e individuato gli indici che imponevano controlli sui fornitori. Il quinto motivo è stato rigettato: per le sanzioni tributarie è sufficiente la coscienza e volontà della condotta, con presunzione di colpa superabile mediante prova dell’assenza di colpa; inoltre, la dichiarazione non veritiera sull’origine rientra nell’art. 303 T.U.L.D. quale indicazione relativa alla qualità delle merci. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte motivazionale e comunque infondato: il Codice doganale dell’Unione del 2013 non era applicabile ratione temporis, non ricorrevano i presupposti per il cumulo previsto dall’art. 12 del d.lgs. n. 472/1997 e le fasce sanzionatorie dell’art. 303 T.U.L.D., rapportate ai diritti di confine evasi, rispettavano il principio di proporzionalità; è stata quindi respinta anche la richiesta di rinvio alla Corte di giustizia. La società è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.000, oltre spese prenotate a debito e accessori di legge, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    nell’ipotesi, come quella che ci occupa, di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, applicabile anche nel giudizio di legittimità in materia tributaria, ovvero al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (cfr. Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014), il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse

    In caso di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione fondato sul vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il controllo di legittimità concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

    Il vizio è configurabile per l’omesso esame di un fatto storico, discusso e decisivo; non consente invece di denunciare la mera insufficienza della motivazione o l’omessa considerazione di singoli elementi istruttori quando il fatto storico sia stato comunque esaminato.

  • art. 9, comma 2, Reg. CE n. 1073/1999

    l’ordinamento comunitario attribuisce piena rilevanza di elemento probatorio alla relazione redatta dall’OLAF all’esito delle indagini antifrode, come previsto dal Reg. CE del Parlamento e del Consiglio 25 maggio 1999, n. 1073 del 1999, art. 9, comma 2, (relativo alle “indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)”) che espressamente considera la relazione redatta dall’OLAF al termine delle indagini “equipollente” alle relazioni amministrative redatte dagli ispettori dello Stato membro, tanto ai fini delle “regole di valutazione” applicabili, quanto ai fini del “valore” probatorio da riconoscere a tali relazioni secondo la disciplina legislativa dello Stato membro.

    La relazione finale OLAF costituisce un elemento di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari degli Stati membri, con efficacia equipollente a quella delle relazioni amministrative degli ispettori nazionali secondo le regole probatorie interne.

  • artt. 9, comma 3, e 10, comma 1, Reg. CE n. 1073/1999

    tuttavia la stessa non pone alcuna limitazione in ordine alla utilizzabilità nei procedimenti amministrativi e giudiziali dello Stato membro anche delle altre fonti di prova acquisite nel corso delle indagini svolte dall’OLAF, come è dato evincere dal medesimo Reg. comunitario, art. 9, comma 3, e art. 10, comma 1, i quali prevedono la trasmissione alle autorità degli Stati membri interessati, rispettivamente, di “ogni documento utile” acquisito e la comunicazione di “qualsiasi informazione” ottenuta nel corso delle indagini.

    L’utilizzabilità probatoria non è limitata alla relazione finale: possono essere trasmessi e utilizzati anche i documenti e le informazioni acquisiti nel corso delle indagini OLAF.

  • Reg. CE n. 2454/1993, allegato 15

    La CTR ha indicato a pag. 9 le ragioni secondo cui i prodotti esportati dalle Filippine erano identici a quelli provenienti da Taiwan.

    La Corte non enuncia un’interpretazione autonoma delle regole di origine dell’allegato 15: la censura è stata dichiarata inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, contestava l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 13 Reg. CE n. 384/1996

    A sua volta, l’art. 13, paragrafo 1, prevede che l’applicazione dei dazi antidumping può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, leggermente modificati o meno, con la conseguenza che le importazioni da Taiwan oggetto di contestazione sono considerate elusive del dazio antidumping Cina e soggiacciono all’applicazione del dazio previsto per quella Nazione istituito nel 2009.

    La disposizione consente di estendere i dazi antidumping a importazioni da paesi terzi di prodotti simili, anche se modificati solo in misura limitata; nel caso deciso, la Corte ha ritenuto applicabile il dazio in ragione dell’elusione accertata e della disciplina già vigente prima delle importazioni.

  • art. 10 Reg. CE n. 1225/2009

    Il Reg. di base n. 1225 del 2009, art. 10, (che, “a fini di razionalità e chiarezza”, ha rielaborato organicamente il Reg. CE n. 384 del 1996), stabilisce che: “Retroattività. 1. Le misure provvisorie e i dazi antidumping definitivi sono applicati unicamente ai prodotti immessi in libera pratica dopo l’entrata in vigore delle decisioni adottate a norma dell’art. 7, paragrafo 1, e dell’art. 9, paragrafo 4, a seconda del caso, fatte salve le eccezioni di cui al presente regolamento”.

    Le misure provvisorie e i dazi antidumping definitivi si applicano, salve le eccezioni previste, ai prodotti immessi in libera pratica dopo l’entrata in vigore delle relative decisioni; le disposizioni invocate erano anteriori alle importazioni contestate.

  • art. 220, par. 2, lett. b), Reg. CEE n. 2913/1992

    Nel caso in cui l’autorità doganale abbia allegato e dimostrato l’irregolarità delle certificazioni presentate, procedendo al recupero “a posteriori” dell’imposta, spetta al dichiarante dimostrare l’esistenza cumulativa di tutti i presupposti indicati dall’art. 220 codice doganale comunitario, (Reg. CEE 12 ottobre 1992, n. 2913), ossia che i dazi non siano stati riscossi per un errore delle autorità competenti, che tale errore sia tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore di buona fede e che il dichiarante abbia rispettato tutte le prescrizioni normative riguardanti la sua dichiarazione in dogana.

    Dopo che l’autorità doganale ha dimostrato l’irregolarità delle certificazioni e procede al recupero a posteriori, incombe al dichiarante la prova cumulativa dell’errore imputabile alle autorità competenti, della sua non riconoscibilità da parte di un debitore di buona fede e del rispetto degli obblighi relativi alla dichiarazione doganale.

  • art. 5 d.lgs. n. 472/1997

    In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente.

    La responsabilità sanzionatoria tributaria richiede coscienza e volontà della condotta e la rimproverabilità almeno a titolo di negligenza; la colpa è presunta per l’atto vietato, salva la prova dell’assenza di colpa.

  • art. 3 L. n. 689/1981

    In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente.

    Il principio generale in materia di sanzioni amministrative richiede una condotta cosciente e volontaria e consente di escludere la responsabilità provando l’assenza di colpa.

  • art. 303 d.P.R. n. 43/1973 (T.U.L.D.)

    peraltro, la giurisprudenza di legittimità ormai costante afferma che il TULD, art. 303, punisce anche la dichiarazione non veritiera sull’origine delle merci, poichè l’origine è elemento distintivo della qualità, coperto dall’interpretazione estensiva (non analogica) della norma sanzionatoria

    La dichiarazione non veritiera sull’origine delle merci è sanzionabile ai sensi dell’art. 303 T.U.L.D., poiché l’origine costituisce elemento distintivo della qualità della merce; tale lettura è estensiva e non analogica.

  • art. 12 d.lgs. n. 472/1997

    Il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, non può trovare applicazione nel caso in esame, in cui ricorre un’indubbia violazione sostanziale. Di qui l’inapplicabilità del meccanismo di computo da tale norma previsto.

    Il meccanismo di computo previsto dall’art. 12 non è applicabile alla fattispecie, qualificata dalla Corte come violazione sostanziale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quanto previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel caso di doppia conforme, il ricorrente che deduce in cassazione il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. deve indicare le ragioni fattuali poste a base delle decisioni di primo e secondo grado e dimostrare che sono diverse; la mera riproposizione di una diversa lettura delle prove non supera l’inammissibilità.
  • Il vizio di omesso esame previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico, discusso e decisivo, non la mancata menzione di ogni elemento istruttorio né la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • La relazione finale redatta dall’OLAF al termine delle indagini costituisce elemento di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari degli Stati membri; sono inoltre utilizzabili gli altri documenti e le informazioni acquisiti nel corso delle indagini e trasmessi alle autorità nazionali.
  • Quando l’autorità doganale dimostra l’irregolarità delle certificazioni e procede al recupero a posteriori dei dazi, il dichiarante che invoca l’esenzione deve provare cumulativamente un errore imputabile alle autorità competenti, la sua non riconoscibilità nonostante la buona fede e la diligenza, e l’osservanza delle prescrizioni sulla dichiarazione in dogana. L’errore indotto da dichiarazioni inesatte dell’operatore o di altri soggetti non è imputabile a un comportamento attivo dell’autorità doganale.
  • La buona fede dell’importatore non esclude di per sé il recupero dei dazi: l’esimente opera solo in presenza dei presupposti tassativi previsti dalla disciplina doganale, e l’importatore deve adottare controlli diligenti sull’affidabilità dei propri fornitori.
  • Per l’irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie non è necessaria la prova di un intento doloso o fraudolento: sono sufficienti la coscienza e la volontà della condotta, mentre la colpa si presume per l’atto vietato e spetta all’interessato provare di avere agito senza colpa.
  • Ai fini dell’art. 303 T.U.L.D., l’origine è elemento distintivo della qualità della merce; è pertanto sanzionabile la dichiarazione non veritiera sull’origine, secondo un’interpretazione estensiva e non analogica della disposizione.
  • Le sanzioni doganali sono rimesse alla competenza degli Stati membri in assenza di armonizzazione, ma devono rispettare il diritto dell’Unione e il principio di proporzionalità; fasce sanzionatorie commisurate all’ammontare dei diritti di confine evasi possono soddisfare tale esigenza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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