Cassazione Penale, Sentenza n. 35453/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi proposti avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 14/06/2023 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati satellite e rideterminato la pena a 5 anni e 4 mesi di reclusione confermando la condanna per il delitto di devastazione (art. 419 c.p.) commesso il 13/07/2015 nel C.A.R.A. di Isola di Capo Rizzuto. I motivi: Sissoko contestava la mancata valutazione della messa in pericolo dell'ordine pubblico, la mancanza della prova dell'elemento psicologico (dolo) e l'insufficienza del contributo causale a lui attribuito (ritratto solo con un bastone); Traore impugnava l'attendibilità del riconoscimento operato dal mediatore culturale sui filmati notturni; Samake deduceva l'assenza di nesso causale tra la sua partecipazione iniziale (lancio di pietre) e la successiva devastazione, nonché l'irragionevolezza di una pena uguale a quella dei correi.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso di Traore e ha respinto (infondati) i ricorsi di Sissoko e Samake. È stata confermata la responsabilità per il reato di devastazione (art. 419 c.p.) alla luce della partecipazione, ancorché mediante apporti materiali o psicologici (es. brandire un bastone, lanciare pietre), alla sommossa collettiva che ha causato la devastazione. La sentenza di primo grado e quella di appello si integrano per la valutazione della prova; si è ritenuto legittimo il giudizio di riconoscimento e la valutazione degli indizi senza travisamento da parte della Corte di Cassazione. Sono state confermate le pene determinate in appello (5 anni e 4 mesi) con estinzione per prescrizione dei reati satellite; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese; Traore è stato condannato altresì al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma relativa al delitto di devastazione; la Corte ha confermato che la condotta collettiva descritta rientra in tale fattispecie
Principio del concorso di persone: la partecipazione anche con contributi materiali o psicologici è sufficiente per attribuire responsabilità per l'evento commesso dal gruppo
Regole sulla valutazione della prova e sugli indizi: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del giudice del merito purché la motivazione sia logica e non manifestamente illogica
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti nella descrizione dei motivi di cassazione (esposizione nei limiti necessari); richiamata come criterio formale per i motivi
art. 616 comma 1 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese
Riferimento all'attenuante impossibile per fatti commessi da più di cinque persone; la Corte ha escluso che potesse essere riconosciuta
Massime di principio
- La partecipazione a una sommossa collettiva può integrare il reato di devastazione anche quando il singolo ha dato un contributo non necessariamente diretto alla distruzione (es. brandire un bastone, lanciare pietre): il concorso si realizza anche con contributi materiali o psicologici
- La valutazione del riconoscimento in filmati o immagini è rimessa al giudice del merito; la Cassazione controlla la logica e la correttezza giuridica della motivazione ma non riverifica i fatti in modo sostitutivo
- Motivi di impugnazione generici o privi di specificità possono essere dichiarati inammissibili: è necessario indicare criticamente e specificamente i passaggi logici da censurare
- La distinzione tra mera connivenza e concorso dipende dalla concreta capacità del comportamento dell'imputato di contribuire all'azione criminosa; la presenza con strumenti (bastoni, pietre) nelle condizioni di sommossa può essere valutata come contributo causale
- La diversa intensità del comportamento tra correi non sempre determina pena diversa: limiti di legge (es. preclusione di talune attenuanti) e il riconoscimento delle attenuanti generiche possono portare all'applicazione di pene simili o al minimo edittale
- Nelle impugnazioni in Cassazione, la mancata trattazione in appello di motivi di gravame inammissibili 'in origine' non produce interesse ad impugnare la sentenza di secondo grado, e la Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile per carenza di interesse
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35309/2024 del 20/09/2024
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35311/2024 del 20/09/2024
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35313/2024 del 20/09/2024
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35314/2024 del 20/09/2024
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35316/2024 del 20/09/2024
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35320/2024 del 20/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →