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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30/2024 del 02/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la modifica di un provvedimento definitivo che aveva riconosciuto una riparazione per errore giudiziario parziale nel quantum, sostenendo che la novella normativa intervenuta sull'art. 314 c.p.p. (ius superveniens) avendo eliminato la rilevanza, per la quantificazione, dell'esercizio della facoltà di non rispondere, avrebbe reso ammissibile l'integrazione della liquidazione già divenuta definitiva. In sintesi: si deduceva la violazione di legge e vizio di motivazione per non aver applicato retroattivamente la nuova disciplina al caso concreto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la disciplina nuova non potesse essere invocata retroattivamente in un procedimento di riparazione che ha natura civilistica, e che l'art. 2 c.p. (lex mitior) si applica solo in ambito penalistico. Inoltre è stato sottolineato che il provvedimento oggetto di impugnazione era divenuto definitivo e che la novella non poteva incidere su giudicati civili di risarcimento in assenza di norma transitoria che lo disponesse. Il ricorrente è stato altresì condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Riferimento alla norma oggetto della novella (modificata dall'art. 4 del d.lgs. n.188/2021) che disciplina la liquidazione della riparazione; la Corte ha ritenuto che la modifica non potesse essere invocata per alterare un provvedimento definitivo e che nella specie il rinvio all'art. 314 era stato fatto ai soli fini della quantificazione, non mutando la natura della domanda di riparazione per errore giudiziario.

  • art. 11 delle preleggi

    Principio generale di irretroattività della legge nel tempo (la legge non dispone che per l'avvenire). Utilizzato per affermare il limite alla retroazione della normativa novativa in assenza di espressa efficacia retroattiva.

  • art. 2 cod. pen.

    Disciplina la successione delle leggi penali nel tempo e la regola della lex mitior: la Corte ha precisato che tale disposizione concerne solo l'ambito penalistico e le norme che definiscono reati e pene; non è applicabile al procedimento di riparazione, di natura civilistica, anche se svolto davanti al giudice penale.

  • art. 25, comma 2, Cost.

    Richiamato come principio di legalità penale (nessuna pena senza legge anteriore), inserito nel ragionamento sulla portata e limiti della retroattività della normativa favorevole.

  • art. 4, d.lgs. n. 188/2021

    Norma di riforma che ha modificato l'art. 314 c.p.p.; la Corte ha rilevato che la novella riguarda l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione e non poteva essere fatta valere per rivedere un provvedimento definitivo sulla riparazione per errore giudiziario.

  • Giurisprudenza della Corte (Sez. U. n.1 del 6/3/1992, Fusilli e successive)

    La giurisprudenza consolidata considera il procedimento di riparazione per ingiusta detenzione/errore giudiziario di natura civile o civil-processualistica; da ciò deriva l'impossibilità di applicare automaticamente principi tipicamente penali (come la lex mitior) a detto procedimento.

Massime di principio

  • La modifica normativa intervenuta (ius superveniens) trova generalmente applicazione solo se la norma stessa espressamente dispone la retroattività o se la materia è penalistica e opera la lex mitior; non si estende automaticamente a procedimenti di natura civilistica.
  • Il procedimento per la riparazione per errore giudiziario è di natura civile (anche se trattato davanti al giudice penale); perciò le novità del diritto penale sostanziale non si traslano automaticamente su tale procedimento.
  • Un provvedimento definitivo di liquidazione del danno per riparazione non può essere facilmente riesaminato sulla base di una legge sopravvenuta in assenza di norma transitoria che lo preveda; il giudicato sulla quantificazione è, salvo casi eccezionali, intoccabile.
  • Per ottenere la revisione di una liquidazione già divenuta irrevocabile in ragione di una nuova norma, è necessario verificare la natura sostanziale della norma, la presenza di clausole transitorie o una fonte sovranazionale che imponga retroattività; altrimenti il rimedio abituale è limitato.
  • La lex mitior (art. 2 c.p.) tutela principalmente diritti e sanzioni penalistiche; prima di invocarla, accertare che l'oggetto della controversia sia effettivamente penalistico e non civilistico.
  • In casi analoghi conviene valutare percorsi alternativi (es. azioni amministrative o eccezionali strumenti processuali) e verificare la possibilità di intervento legislativo con efficacia retroattiva o norme transitorie che consentano la ricalcolazione delle liquidazioni.

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